Corte costituzionale

Sentenza n. 575/1987

Corte cost., sent. 23 dicembre 1987, n. 575

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
575/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:575

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, legge n. 55 del 28 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 3851

La condizione di "militarizzato" per ordine dell'Autorita` - lungi dall'essere discriminabile in base alla fonte costitutiva - comportava identita` di status e di conseguenti doveri tanto per i dipendenti pubblici che per quelli privati, di guisa che e` palesemente irrazionale il diverso trattamento di tali categorie in ordine al beneficio del supplemento di pensione i.v.s., connesso alla "militarizzazione"; e` quindi costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 9, comma primo, L. 28 febbraio 1958, n. 55, nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private.

Massima n. 3852

L'attribuzione, ai pensionati i.v.s., di un beneficio supplementare per i periodi di lavoro coatto o di cattivita` trascorsi in Germania e non anche per periodi consimili in territori diversi - dei quali e` peraltro ammesso il riscatto con un minimo onere contributivo (art. 2, L. n. 702 del 1974, in relazione all'art. 6, L. n. 341 del 1968) - costituisce riconoscimento della particolare afflittivita` della detenzione in suolo tedesco, - e non e` censurabile sotto il profilo dell'ingiustificata discriminazione territoriale, trattandosi di scelte discrezionali, nell'area previdenziale, che competono solo al legislatore. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 9, comma primo, L. 28 febbraio 1958 n. 55, nella parte concernente, agli effetti del precedente art. 7, la valutazione dei periodi di lavoro coatto o di cattivita` limitatamente agli ex internati civili in Germania).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n. 55 - Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come militarizzati da dipendenti di aziende private;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, predetto, nella parte concernente, agli effetti del precedente art. 7, la valutazione dei periodi di lavoro coatto o di cattività limitatamente agli ex internati civili in Germania, sollevata dal Pretore di Udine - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze