Corte costituzionale
Sentenza n. 522/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 522
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 522/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:522
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 2, comma 7, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 2, comma 8, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 3929
Nel conservare l'incriminazione - gia` prevista dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981 - per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il legislatore, avendo di mira il risanamento della grave situazione finanziaria dell'I.N.P.S., ha altresi` ricollegato al versamento dei contributi omessi la regolarizzazione che estingue il reato, la` dove si sia verificato, per pregresse situazioni debitorie, relative cioe` a periodi di paga anteriori all'1 febbraio 1983. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25 Cost. - degli artt. 5, 7, 8, rectius dei commi 5, 7, 8 dell'art. 2 del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto la prevista regolarizzazione di posizioni debitorie del datore di lavoro per contributi previdenziali ed assistenziali non versati, eleverebbe a fatti penalmente rilevanti le omissioni antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 7 ed 8 (rectius dei commi 5, 7 ed 8 dell'art. 2) del d.l. 12 settembre 1973 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 13 giugno 1986 (reg.ord. n. 637/1986) con riferimento agli art.li 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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