Corte costituzionale

Sentenza n. 522/1987

Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 522

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
522/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
26 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:522

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 2, comma 7, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 2, comma 8, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 3929

Nel conservare l'incriminazione - gia` prevista dall'art. 37 della L. n. 689 del 1981 - per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il legislatore, avendo di mira il risanamento della grave situazione finanziaria dell'I.N.P.S., ha altresi` ricollegato al versamento dei contributi omessi la regolarizzazione che estingue il reato, la` dove si sia verificato, per pregresse situazioni debitorie, relative cioe` a periodi di paga anteriori all'1 febbraio 1983. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25 Cost. - degli artt. 5, 7, 8, rectius dei commi 5, 7, 8 dell'art. 2 del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638, in quanto la prevista regolarizzazione di posizioni debitorie del datore di lavoro per contributi previdenziali ed assistenziali non versati, eleverebbe a fatti penalmente rilevanti le omissioni antecedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 7 ed 8 (rectius dei commi 5, 7 ed 8 dell'art. 2) del d.l. 12 settembre 1973 n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 13 giugno 1986 (reg.ord. n. 637/1986) con riferimento agli art.li 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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