Corte costituzionale
Sentenza n. 520/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 520/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:520
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
- art. 28, legge n. 1684 del 25 novembre 1962
- art. 219, codice di procedura penale 1930
- art. 231, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3808
La natura permanente o istantanea del reato non dipende da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualita` della condotta cosi` come si presenta nella realta` e la cui definizione e` affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; pertanto, non costituisce lacuna costituzionalmente rilevante l'omessa affermazione legislativa del carattere permanente di un reato. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 28, l. 25 novembre 1962, n. 1684, e 20,L. 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto non prevedono la natura permanente dei reati consistenti in violazioni delle prescrizioni tecniche intese a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche).
Massima n. 3809
Allorche` il giudice rimettente abbia gia` adottato (pur sospendendone l'esecuzione) le misure ritenute necessarie ad impedire ulteriori conseguenze del reato, o non possa piu` rinnovarle, nel medesimo processo, per intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione, la questione incidentale di legittimita` costituzionale relativa alle norme che tali misure prevedono difetta del necessario carattere di pregiudizialita` e, come tale, e` inammissibile, essendo gia` intervenuta la decisione ad essa condizionata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 231 e 219 cod.proc.pen., in quanto - in tema di provvedimenti concernenti la pubblica incolumita` - limitano il potere del pretore di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori). - cfr., comunque, S.n. 283/1986 (circa i limiti dei poteri del giudice penale rispetto alla p.a. in tema di provvedimenti a tutela della pubblica incolumita`).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art.li 28 della 1. 25 novembre 1962 n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché degli art. 231 e 219 cod. proc. pen., sollevate dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza 15 gennaio 1981 (n. 259 Reg. ord. 1981) e con due ordinanze datate 3 marzo 1981 (rispettivamente nn. 302 e 404 Reg. ord. 1981) in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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