Corte costituzionale

Sentenza n. 520/1987

Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 520

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
520/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
26 novembre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:520

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
  • art. 28, legge n. 1684 del 25 novembre 1962
  • art. 219, codice di procedura penale 1930
  • art. 231, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 3808

La natura permanente o istantanea del reato non dipende da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualita` della condotta cosi` come si presenta nella realta` e la cui definizione e` affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; pertanto, non costituisce lacuna costituzionalmente rilevante l'omessa affermazione legislativa del carattere permanente di un reato. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 28, l. 25 novembre 1962, n. 1684, e 20,L. 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto non prevedono la natura permanente dei reati consistenti in violazioni delle prescrizioni tecniche intese a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche).

Massima n. 3809

Allorche` il giudice rimettente abbia gia` adottato (pur sospendendone l'esecuzione) le misure ritenute necessarie ad impedire ulteriori conseguenze del reato, o non possa piu` rinnovarle, nel medesimo processo, per intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione, la questione incidentale di legittimita` costituzionale relativa alle norme che tali misure prevedono difetta del necessario carattere di pregiudizialita` e, come tale, e` inammissibile, essendo gia` intervenuta la decisione ad essa condizionata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 231 e 219 cod.proc.pen., in quanto - in tema di provvedimenti concernenti la pubblica incolumita` - limitano il potere del pretore di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori). - cfr., comunque, S.n. 283/1986 (circa i limiti dei poteri del giudice penale rispetto alla p.a. in tema di provvedimenti a tutela della pubblica incolumita`).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art.li 28 della 1. 25 novembre 1962 n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché degli art. 231 e 219 cod. proc. pen., sollevate dal Pretore di Siracusa con l'ordinanza 15 gennaio 1981 (n. 259 Reg. ord. 1981) e con due ordinanze datate 3 marzo 1981 (rispettivamente nn. 302 e 404 Reg. ord. 1981) in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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