Corte costituzionale
Sentenza n. 480/1987
Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 480
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 480/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:480
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 3, legge n. 427 del 6 agosto 1975
- art. 11, comma 2, legge n. 427 del 6 agosto 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3713
Il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori dell'edilizia, sospesi dal lavoro - pur complementare all'altro previsto (dalla Legge n. 427 del 1975), per ipotesi di brevi sospensioni dal lavoro ma destinati a risolversi favorevolmente - e' stato istituito in presenza della probabilita' di una cessazione dell'attivita' aziendale, presumibilmente legata ad una congiuntura sfavorevole del settore, ponendosi l'onere del differimento - per il periodo di tre mesi - della relativa decisione (del datore di lavoro) a carico degli enti erogatori del trattamento di disoccupazione. Di guisa che la posizione del lavoratore sospeso, cui si applica il trattamento speciale di disoccupazione, e' certamente piu' favorevole rispetto a quella derivante dal licenziamento immediato (trattamento identico nella misura e nella durata, ma con decorrenza anticipata al momento della sospensione) e agevola l'avverarsi della possibilita' che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui; ma, per contro, la situazione del lavoratore sospeso, licenziato entro il periodo massimo (di mesi tre) di durata del trattamento, non e' comparabile a quella del lavoratore licenziato oltre il suddetto termine, la asserita miglior condizione di quest'ultimo non essendo riferibile ad una discriminazione derivante dalla norma denunciata, bensi' alla operativita' di diversi istituti e principi, quale la responsabilita' del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 11, secondo e terzo comma, Legge 6 agosto 1975, n. 427).
Massima n. 3714
Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dell'edilizia non contraddice le finalita' dell'art. 4 Cost., poiche', ai fini della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione, il ragionevole timore, indotto dalla messa in stato di sospensione, che la cessazione del rapporto di lavoro intervenga entro un termine ravvicinato, ben puo' assimilarsi alla acquisita certezza della cessazione del rapporto con l'intervenuto licenziamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 4 Cost. - dell'art. 11, secondo e terzo comma, L. 6 agosto 1975, n. 427).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dal Pretore di Tione di Trento con ordinanza emessa il 25 novembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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