Corte costituzionale
Sentenza n. 479/1987
Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 479
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 479/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:479
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
- art. 3, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
Parametri
Massime
Massima n. 3709
Il legislatore ben puo` imporre limitazioni all'iniziativa economica privata in vista della tutela della salute, della sicurezza e della dignita` umana dello stesso soggetto esercente l'attivita' in considerazione del valore assoluto della persona umana (art. 2 Cost.) e della primaria rilevanza assegnata alla salute (art. 32 Cost.), nonche` dell'arbitrarieta' di ogni discriminazione fra coloro che, esplicando, sia pure in posizione diversa (nella specie lavoratori associati e lavoratori subordinati) una medesima attivita`, siano esposti ai medesimi rischi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 3, comma secondo, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in quanto equipara, ai fini dell'applicazione delle norme sull'igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di societa', anche di fatto, i quali prestino la loro attivita` per conto della societa'). - cfr. S.n. 21/1964.
Massima n. 3710
Un'omissione irragionevole (o non sicuramente ragionevole) del legislatore non puo' condurre alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di altra norma per se' ragionevole: conseguentemente non sussiste disparita' di trattamento per la dedotta inoperativita' della legislazione sull'igiene del lavoro nei confronti dei lavoratori autonomi (senza soci ne' dipendenti). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 3, comma secondo, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303). - cfr. S.nn. 297/1986; 168/1982; O.n. 303/1984.
Massima n. 3711
Il principio della personalita' della responsabilita' penale (art. 27, comma primo, Cost,) e' pienamente rispettato dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto la responsabilita' penale dei soci di fatto, lungi dal dipendere da un evento estraneo alla loro volonta', e' collegata alla mancata adozione, da parte degli stessi, delle misure antinfortunistiche; misure, che tutti i soci di fatto sono tenuti ad adottare o a far adottare in ragione dei poteri di organizzazione e di gestione ad essi spettanti e dei correlati doveri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27 Cost. - degli artt. 3, lett. a) e 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto equiparano, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, i soci delle societa' di fatto ai lavoratori subordinati, con conseguente responsabilita', in caso di mancata adozione delle misure di prevenzione, degli altri soci come datori di lavoro).
Massima n. 3712
Tutti i soci di una societa', anche di fatto, sono tenuti all'osservanza delle norme antinfortunistiche, poiche' ciascuno, di essi e' insieme beneficiario della tutela, e' obbligato alla adozione delle misure relative, quale tutore dell'incolumita' degli altri soci. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 3, lett. a) e 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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