Corte costituzionale
Sentenza n. 477/1987
Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 477
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 477/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:477
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, disposizioni sulla legge in generale
- art. 2, comma 2, legge n. 555 del 13 giugno 1912
- art. 1, n.2, legge n. 555 del 13 giugno 1912
Parametri
Massime
Massima n. 3702
E' ammissibile il sindacato di costituzionalita` delle norme di diritto internazionale privato, in quanto le scelte di ordine normativo che da esse risultano devono confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale. - cfr. S.n. 71/1987.
Massima n. 3703
La norma di collisione che, nel comporre un conflitto tra leggi nazionali diverse regolatrici dei rapporti tra genitori e figli, privilegia la legge nazionale del padre, opera una discriminazione nei confronti della madre per ragioni legate esclusivamente alla diversita` di sesso;in violazione, quindi, degli artt. 3, comma primo e 29, comma secondo, Cost. (qualora i genitori siano uniti in matrimonio). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ., nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. - cfr. S. n. 71/1987.
Massima n. 3704
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale di norme di legge caducate da precedente pronuncia di illegittimita` costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, comma secondo e 30, comma primo, Cost. - degli artt. 1, n. 2, 2, comma secondo, L. 13 giugno 1912, n. 555, i quali relativamente all'acquisto della cittadinanza per nascita o conseguente a riconoscimento e dichiarazione giudiziale della filiazione, attribuiscono prevalenza alla cittadinanza del padre; disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con S. n. 30/1983).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevata dal Pretore di Genova con ordinanza emessa il 28 giugno 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze