Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1987

Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 476

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
476/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:476

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 3700

A parita` di esposizione al rischio deve corrispondere parita` di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. - cfr. S.nn. 246/1986; 221/1985; 55/1981; 262/1976; 114/1977.

Massima n. 3701

Secondo un principio implicito nella legislazione di settore, la protezione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e` indipendente dal titolo o dal regime giuridico del lavoro protetto, che e` preso in considerazione in quanto lavoro manuale (o di sovraintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva esposizione al rischio, derivante dalle lavorazioni espressamente indicate. Conseguentemente integra violazione degli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione la mancata ricomprensione, nell'elenco delle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - di cui all'art. 4, comma primo, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - dei familiari, partecipanti all'impresa familiare (indicati nell'art. 230 bis cod. civ.) che prestano opera manuale od opera a questa assimilata con esposizione ai rischi propri delle lavorazioni (elencate nell'art. 1 dello stesso decreto), anche se non riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato o a un rapporto societario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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