Corte costituzionale
Sentenza n. 476/1987
Corte cost., sent. 10 dicembre 1987, n. 476
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 476/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:476
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, n.6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 3700
A parita` di esposizione al rischio deve corrispondere parita` di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. - cfr. S.nn. 246/1986; 221/1985; 55/1981; 262/1976; 114/1977.
Massima n. 3701
Secondo un principio implicito nella legislazione di settore, la protezione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e` indipendente dal titolo o dal regime giuridico del lavoro protetto, che e` preso in considerazione in quanto lavoro manuale (o di sovraintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva esposizione al rischio, derivante dalle lavorazioni espressamente indicate. Conseguentemente integra violazione degli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione la mancata ricomprensione, nell'elenco delle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - di cui all'art. 4, comma primo, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - dei familiari, partecipanti all'impresa familiare (indicati nell'art. 230 bis cod. civ.) che prestano opera manuale od opera a questa assimilata con esposizione ai rischi propri delle lavorazioni (elencate nell'art. 1 dello stesso decreto), anche se non riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato o a un rapporto societario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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