Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1987
Corte cost., sent. 17 febbraio 1987, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1987
- Data di deposito
- 17 febbraio 1987
- Data di decisione
- 11 febbraio 1987
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:45
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria del 20 gennaio 1977
Parametri
- art. 41, comma 3, Costituzione
- art. 17, legge n. 326 del 12 marzo 1968
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 26, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 424 del 6 dicembre 1946
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 4060
La sopravvenuta legge quadro per il turismo, 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce, all'art. 8, primo comma, la normativa di principio alla quale, d'ora in avanti, dovra` aversi riguardo relativamente all'estensione del vincolo alberghiero. Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - concernente la legge regione Umbria 15 dicembre 1976 - 20 gennaio 1977, censurata in quanto avrebbe esteso il vincolo alberghiero (prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre ) oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; peraltro, essendo il suo termine d'efficacia gia` scaduto, tale legge regionale non puo` piu` trovare applicazione. - v. S. n. 4/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso notificato il 9 febbraio 1977, avverso la legge della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977, recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre 1980 - oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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