Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1987

Corte cost., sent. 17 febbraio 1987, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1987
Data di deposito
17 febbraio 1987
Data di decisione
11 febbraio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, n.8, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 4058

Alla stregua della ratio posta a base dell'art. 2, comma primo, n. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 154 - consistente nel vietare che un candidato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura pubblica, influire sulla libera espressione del voto - non e` giustificato e comporta disparita` di trattamento fra i dipendenti delle unita` sanitarie che l'ineleggibilita` a consigliere comunale venga prevista per i dipendenti di UU.SS.LL. monocomunali (comprensive di un solo Comune) e di UU.SS.LL. subcomunali (comprensive di parte di un unico Comune) ed esclusa invece per i dipendenti di UU.SS.LL. pluricomunali (comprensive di piu` Comuni). Sussiste infatti l'affinita` - beninteso, in subiecta materia - fra unita` sanitaria pluricomunale e monocomunale ed inoltre la coincidenza fra tutti gli elettori ed una parte degli assistiti non e` dissimile da quella fra tutti gli elettori e tutti gli assistiti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., il predetto art. 2, comma primo, n. 8, L. n.154 del 1981, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita` dei dipendenti, dell'unita` sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unita` sanitaria da cui dipendono.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 2, primo comma, n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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