Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1987
Corte cost., sent. 17 febbraio 1987, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1987
- Data di deposito
- 17 febbraio 1987
- Data di decisione
- 11 febbraio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n.8, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 4058
Alla stregua della ratio posta a base dell'art. 2, comma primo, n. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 154 - consistente nel vietare che un candidato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura pubblica, influire sulla libera espressione del voto - non e` giustificato e comporta disparita` di trattamento fra i dipendenti delle unita` sanitarie che l'ineleggibilita` a consigliere comunale venga prevista per i dipendenti di UU.SS.LL. monocomunali (comprensive di un solo Comune) e di UU.SS.LL. subcomunali (comprensive di parte di un unico Comune) ed esclusa invece per i dipendenti di UU.SS.LL. pluricomunali (comprensive di piu` Comuni). Sussiste infatti l'affinita` - beninteso, in subiecta materia - fra unita` sanitaria pluricomunale e monocomunale ed inoltre la coincidenza fra tutti gli elettori ed una parte degli assistiti non e` dissimile da quella fra tutti gli elettori e tutti gli assistiti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., il predetto art. 2, comma primo, n. 8, L. n.154 del 1981, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita` dei dipendenti, dell'unita` sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unita` sanitaria da cui dipendono.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 2, primo comma, n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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