Corte costituzionale
Sentenza n. 402/1987
Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 402/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:402
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 4, legge n. 586 del 20 settembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 3665
La prevista decorrenza dal 13 maggio 1983, anziche' dalla data del decesso degli iscritti, dei ratei delle pensioni di reversibilita' dei superstiti di avvocati e procuratori iscritti alla Cassa nazionale di previdenza dopo il quarantesimo anno di eta' e deceduti in epoca compresa fra l'1 gennaio 1982 e la suddetta data del 13 maggio 1983, e' conseguenza delle disposizioni succedutesi nel tempo con la sostituzione dell'originario comma quarto dell'art. 7, L. 20 settembre 1980 n. 576, ad opera dell'art. 2, L. 2 maggio 1983 n. 175 (entrata in vigore il 13 maggio 1983), che ha fatto venir meno la limitazione del beneficio ai soli superstiti del professionista iscritto alla Cassa prima del quarantesimo anno di eta'; pertanto, la questione di legittimita' costituzionale concernente l'omessa retrodatazione del trattamento in esame non poteva essere riferita dal giudice a quo al mero disposto dell'originario comma quarto dell'art. 7, cit., ma andava riferita all'art. 26 (concernente decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie) della stessa L. n. 576 del 1980. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. e relativa all'art. 7, comma quarto, testo originario, L. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui esclude il diritto dei superstiti "ai ratei di pensione di riversibilita'" dei professionisti iscritti alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori dopo il quarantesimo anno e deceduti tra l'1 gennaio 1982 e il 13 maggio 1983).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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