Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1987

Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 402

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
402/1987
Data di deposito
19 novembre 1987
Data di decisione
11 novembre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:402

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, legge n. 586 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 3665

La prevista decorrenza dal 13 maggio 1983, anziche' dalla data del decesso degli iscritti, dei ratei delle pensioni di reversibilita' dei superstiti di avvocati e procuratori iscritti alla Cassa nazionale di previdenza dopo il quarantesimo anno di eta' e deceduti in epoca compresa fra l'1 gennaio 1982 e la suddetta data del 13 maggio 1983, e' conseguenza delle disposizioni succedutesi nel tempo con la sostituzione dell'originario comma quarto dell'art. 7, L. 20 settembre 1980 n. 576, ad opera dell'art. 2, L. 2 maggio 1983 n. 175 (entrata in vigore il 13 maggio 1983), che ha fatto venir meno la limitazione del beneficio ai soli superstiti del professionista iscritto alla Cassa prima del quarantesimo anno di eta'; pertanto, la questione di legittimita' costituzionale concernente l'omessa retrodatazione del trattamento in esame non poteva essere riferita dal giudice a quo al mero disposto dell'originario comma quarto dell'art. 7, cit., ma andava riferita all'art. 26 (concernente decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie) della stessa L. n. 576 del 1980. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. e relativa all'art. 7, comma quarto, testo originario, L. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui esclude il diritto dei superstiti "ai ratei di pensione di riversibilita'" dei professionisti iscritti alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori dopo il quarantesimo anno e deceduti tra l'1 gennaio 1982 e il 13 maggio 1983).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto (testo originario), legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di Siracusa e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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