Corte costituzionale

Sentenza n. 348/1987

Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 348

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
348/1987
Data di deposito
29 ottobre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:348

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3624

Il diritto di difesa non e' leso dalla disposizione secondo la quale "al pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza" (art. 98, penultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in quanto nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario; parimenti, non risulta violato il principio di eguaglianza, (in relazione alla normativa sulle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298-1310 cod. civ.) in quanto rientra nella competenza del legislatore disciplinare in modo differente situazioni considerate, invece, omogenee per il diritto tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 98. penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza). Cfr. sent. n. 178/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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