Corte costituzionale
Sentenza n. 348/1987
Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 348/1987
- Data di deposito
- 29 ottobre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:348
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3624
Il diritto di difesa non e' leso dalla disposizione secondo la quale "al pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza" (art. 98, penultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in quanto nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario; parimenti, non risulta violato il principio di eguaglianza, (in relazione alla normativa sulle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298-1310 cod. civ.) in quanto rientra nella competenza del legislatore disciplinare in modo differente situazioni considerate, invece, omogenee per il diritto tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 98. penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza). Cfr. sent. n. 178/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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