Corte costituzionale
Sentenza n. 343/1987
Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/1987
- Data di deposito
- 29 ottobre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 10, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3597
Le prescrizioni inerenti all'affidento in prova hanno carattere sanzionatorio (cfr. sent. n. 185 e 312 del 1985) con la conseguenza che esse rientrano a pieno titolo tra quelle restrizioni della liberta' personale che l'art. 13 Cost. circonda di particolari cautele; ed il carattere sanzionatorio del nostro sistema e' ispirato - come si desume dallo stretto collegamento tra gli articoli 3 e 13 della Costituzione - ai principi di proporzionalita' ed individualizzazione della pena i quali devono essere applicati, non solo nella fase di cognizione ma anche in quella esecutiva. Ne dipende che spetta al Tribunale di sorveglianza - nel procedere alla revoca dello affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione - determinare la durata della residua pena detentiva da scontare tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di esse sia della gravita` oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. E` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 13 e 3 Cost., l'art. 47, decimo comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. - cfr. S.nn. 185/1985 e 312/1985 S.nn. 103/1982; 137/1983 e 274/1983 S.nn. 108/1987 e 115/1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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