Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1987

Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
343/1987
Data di deposito
29 ottobre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 10, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 3597

Le prescrizioni inerenti all'affidento in prova hanno carattere sanzionatorio (cfr. sent. n. 185 e 312 del 1985) con la conseguenza che esse rientrano a pieno titolo tra quelle restrizioni della liberta' personale che l'art. 13 Cost. circonda di particolari cautele; ed il carattere sanzionatorio del nostro sistema e' ispirato - come si desume dallo stretto collegamento tra gli articoli 3 e 13 della Costituzione - ai principi di proporzionalita' ed individualizzazione della pena i quali devono essere applicati, non solo nella fase di cognizione ma anche in quella esecutiva. Ne dipende che spetta al Tribunale di sorveglianza - nel procedere alla revoca dello affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione - determinare la durata della residua pena detentiva da scontare tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di esse sia della gravita` oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca. E` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 13 e 3 Cost., l'art. 47, decimo comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. - cfr. S.nn. 185/1985 e 312/1985 S.nn. 103/1982; 137/1983 e 274/1983 S.nn. 108/1987 e 115/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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