Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1987

Corte cost., sent. 8 ottobre 1987, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/1987
Data di deposito
8 ottobre 1987
Data di decisione
30 settembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:310

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3652

Il requisito del reddito annuo percepito, al quale il legislatore, nella sua discrezionalita`, ha fatto ricorso, ai fini della individuazione dei conduttori meritevoli di essere ammessi al beneficio della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce un dato obiettivo di facile accertamento, atto a rendere la definizione delle relative controversie agevole e sollecita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui stabilisce l'applicazione della proroga legale ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a otto milioni di lire, senza considerare il numero dei componenti la loro famiglia). - cfr. Sent. n. 132/1980.

Massima n. 3653

La previsione di un sistema di adeguamento automatico (al costo della vita) del reddito, utile ai fini della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce una scelta discrezionale (nell'an e nel quomodo) riservata al legislatore e l'omessa sua previsione non e` irrazionale quando, come nella specie, la proroga concessa e` limitata ad un ristretto spazio temporale (un mese), che esclude l'operativita` dell'adeguamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui, subordinando al reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire il diritto alla proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, non prevede l'adeguamento del reddito al mutamento del costo della vita). - cfr. Sent. n. 132/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma quarto, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), questioni sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice conciliatore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: CORASANITI

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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