Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1987
Corte cost., sent. 8 ottobre 1987, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1987
- Data di deposito
- 8 ottobre 1987
- Data di decisione
- 30 settembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 65, comma 4, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 1, decreto-legge n. 298 del 24 giugno 1978
- legge n. 395 del 28 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 3652
Il requisito del reddito annuo percepito, al quale il legislatore, nella sua discrezionalita`, ha fatto ricorso, ai fini della individuazione dei conduttori meritevoli di essere ammessi al beneficio della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce un dato obiettivo di facile accertamento, atto a rendere la definizione delle relative controversie agevole e sollecita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui stabilisce l'applicazione della proroga legale ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a otto milioni di lire, senza considerare il numero dei componenti la loro famiglia). - cfr. Sent. n. 132/1980.
Massima n. 3653
La previsione di un sistema di adeguamento automatico (al costo della vita) del reddito, utile ai fini della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce una scelta discrezionale (nell'an e nel quomodo) riservata al legislatore e l'omessa sua previsione non e` irrazionale quando, come nella specie, la proroga concessa e` limitata ad un ristretto spazio temporale (un mese), che esclude l'operativita` dell'adeguamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui, subordinando al reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire il diritto alla proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, non prevede l'adeguamento del reddito al mutamento del costo della vita). - cfr. Sent. n. 132/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma quarto, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), questioni sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice conciliatore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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