Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1987

Corte cost., sent. 8 ottobre 1987, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/1987
Data di deposito
8 ottobre 1987
Data di decisione
30 settembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:309

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 928 del 23 dicembre 1977
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 778 del 28 ottobre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 3650

Anche in materia di locazioni di immobili urbani, l'attuazione del principio della effettivita` della tutela giurisdizionale esige che, allorquando si controverta sulla corrispondenza alla realta` di determinate risultanze, non si escluda la facolta` del controinteressato di fornire la prova contraria. - cfr. Sent. nn. 132/1972; 225/1976; 56/1980; 84/1983.

Massima n. 3651

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in relazione ad elementi di prove precostituiti preordinati al conseguimento di trattamenti piu' favorevoli in materia di locazioni, ha sempre riconosciuto al controinteressato la facolta' di fornire le prove contrarie sia caducando le norme che tale facolta' precludevano (sent. n. 132 del 1972, 225 del 1976, 56 del 1980); sia riconoscendo la possibilita' di interpretazione delle norme denunciate in modo da fare salvo il principio della presenza della tutela. Deve pertanto, ritenersi che il riferimento alle risultanze anagrafiche contenuto nella norma denunciata sia vincibile mediante la prova della loro non rispondenza alla realta', avendo il legislatore nell'emanare la norma stessa sotteso tale possibilita' in piena aderenza all'indirizzo giurisprudenziale della Corte in materia di locazione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 1, comma secondo, D.L. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, in L. 23 dicembre 1977, n. 928). - cfr. Sent. nn. 132/1972; 225/1976; 56/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: CORASANITI

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze