Corte costituzionale
Sentenza n. 309/1987
Corte cost., sent. 8 ottobre 1987, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/1987
- Data di deposito
- 8 ottobre 1987
- Data di decisione
- 30 settembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:309
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 928 del 23 dicembre 1977
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 778 del 28 ottobre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 3650
Anche in materia di locazioni di immobili urbani, l'attuazione del principio della effettivita` della tutela giurisdizionale esige che, allorquando si controverta sulla corrispondenza alla realta` di determinate risultanze, non si escluda la facolta` del controinteressato di fornire la prova contraria. - cfr. Sent. nn. 132/1972; 225/1976; 56/1980; 84/1983.
Massima n. 3651
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in relazione ad elementi di prove precostituiti preordinati al conseguimento di trattamenti piu' favorevoli in materia di locazioni, ha sempre riconosciuto al controinteressato la facolta' di fornire le prove contrarie sia caducando le norme che tale facolta' precludevano (sent. n. 132 del 1972, 225 del 1976, 56 del 1980); sia riconoscendo la possibilita' di interpretazione delle norme denunciate in modo da fare salvo il principio della presenza della tutela. Deve pertanto, ritenersi che il riferimento alle risultanze anagrafiche contenuto nella norma denunciata sia vincibile mediante la prova della loro non rispondenza alla realta', avendo il legislatore nell'emanare la norma stessa sotteso tale possibilita' in piena aderenza all'indirizzo giurisprudenziale della Corte in materia di locazione. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 1, comma secondo, D.L. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, in L. 23 dicembre 1977, n. 928). - cfr. Sent. nn. 132/1972; 225/1976; 56/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze