Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1987

Corte cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1987
Data di deposito
19 gennaio 1987
Data di decisione
14 gennaio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:3

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4362 del 28 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4160 del 28 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 4004

Il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, in ordine al confine del comprensorio fondiario da espropriare, non puo' considerarsi provvedimento eccedente ne' le leggi di delegazione nn. 230 e 841 del 1950, ne' il d.P.R. n. 66 del 1951. (non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362).

Massima n. 4005

Alle integrazioni catastali puo' attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio nazionale e nel contrasto tra esse e la giuridica prova del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere quale decisiva. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega in relazione alla legge n. 841 del 1950, il d.P.R. 28 dicembre 1952 n.4160, per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di soggetto non proprietario di terreni espropriati ed incide nella proprieta' di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio. -cfr. S.nn. 8 e 57/1959, 21/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 maggio 1978, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la illegittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di soggetto non proprietario di terreni espropriati ed incide nella proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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