Corte costituzionale
Sentenza n. 292/1987
Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/1987
- Data di deposito
- 28 luglio 1987
- Data di decisione
- 8 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 48, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 24, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4465
La rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dipende non gia` dalla "completezza" dell'impugnazione - ben potendo la Corte costituzionale estendere l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita` a norme sistematicamente connesse con quelle impugnate - bensi` dall'"astratta possibilita` di applicazione" delle disposizioni contestate al caso oggetto del giudizio 'a quo'.
Massima n. 4466
Il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorche` sia dato riscontrare per essi una identita` delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione del tributo. - cfr. S.n. 104/1985.
Massima n. 4467
La limitazione di quota imponibile prevista per le indennita` dei parlamentari, dei giudici costituzionali, nonche` dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, e` giustificata dalla necessita` di assicurare garanzie di indipendenza, di natura anche economica, ai componenti di organi fondamentali per la vita democratica del paese ed aventi una diretta base costituzionale; e` pertanto ragionevole che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita`, non abbia esteso il medesimo trattamento tributario alle indennita` percepite per l'esercizio di funzioni pubbliche del tutto diverse, quali quelle degli amministratori elettivi di enti pubblici, come quelli ospedalieri. Ne` puo` invocarsi l'applicazione, a categorie di reddito indiscutibilmente diverse, di una norma costituente deroga al principio di correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 47, comma primo, lett. d, e 48, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nonche` all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600). - v. S. nn. 104/1985, 187/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, primo comma, lett. d) e 48, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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