Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1987

Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1987
Data di deposito
28 luglio 1987
Data di decisione
8 luglio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:286

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 18 gennaio 1945
  • art. 24, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 23, comma 4, legge n. 1357 del 18 agosto 1962
  • art. 7, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 4451

La pensione di riversibilita` costituisce, tanto nel settore privato che in quello pubblico, una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse a liberare ogni cittadino dal bisogno ed a garantire quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, comma secondo, Cost.), con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, comma secondo, Cost.) rispetto alla generalita` dei cittadini (art. 38, comma primo, Cost.).

Massima n. 4452

La nozione di famiglia "previdenziale" non e` quella ristretta alla famiglia che si costituisce con il matrimonio, con i vincoli di consanguineita` e di affinita`, ma include anche le persone legate da vincoli di affiliazione e di adozione, i figli legalmente riconosciuti o dichiarati, i figli naturali ed anche i fratelli celibi e le sorelle inabili al lavoro.

Massima n. 4453

Presupposti del trattamento di riversibilita` sono lo stato di bisogno e la "vivenza a carico", intendendosi con quest'ultima la cura del sostentamento del "familiare" in modo continuativo e non occasionale, in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero dovere.

Massima n. 4454

A seguito della introduzione della separazione con addebito, le norme che escludono l'erogazione della pensione di riversibilita` al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, non solo non risultano abrogate ma trovano applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito.

Massima n. 4455

Contrastano con gli artt. 3 e 38 Cost,, determinando un'evidente disparita` di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale, le norme che escludono l'erogazione della pensione di riversibilita` al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato; sono pertanto illegittimi, in parte qua, gli artt. 1 del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) e 23, comma quarto, legge 18 agosto 1962, n. 1357.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);

b) dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari); nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze