Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1987
Corte cost., sent. 3 febbraio 1987, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1987
- Data di deposito
- 3 febbraio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:26
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4036
In sede di giudizio di ammissibilita` di richieste di referendum abrogativo, non viene di per se` in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del referendum stesso: la prospettata illegittimita` costituzionale di una sua possibile conseguenza non puo` essere presa in considerazione e vagliata al fine di pervenire ad una pronuncia di inammissibilita` del quesito referendario, tanto piu` che la conseguente situazione normativa potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimita` costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti. - cfr. S. nn. 251/1975, 16/1978, 24/1981 e 26/1981.
Massima n. 4037
Va dichiarata ammissibile la richiesta di referendum se il quesito posto sia omogeneo ed univoco e verta su disposizioni legislative le quali non sono ne` assimilabili a norme costituzionali sotto il profilo della resistenza all'abrogazione, ne` "a contenuto costituzionalmente vincolato" nel senso che esse, considerate nel loro nucleo normativo, darebbero vita all'unica disciplina della materia consentita dalla Costituzione. (Ammissibilita` della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. del cod. proc. civ.: n. 55, che delimita i casi nei quali il giudice e` civilmente responsabile, 56, che condiziona in vario modo l'esercizio della relativa azione e 74 che estende tali norme anche ai magistrati del P.M. che intervengono nel processo civile). - cfr. S. n. 16/1978.
Massima n. 4038
Ai sensi dell'art. 28 Cost., tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgono attivita` statale, sono personalmente responsabili, non escludendosi - poiche` la norma rinvia alle leggi ordinarie - che codesta responsabilita` sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni: ed in particolare, per quanto concerne i giudici, con le condizioni ed i limiti derivanti dai disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. - cfr. S. n. 2/1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE ammette la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1986, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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