Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1987

Corte cost., sent. 23 giugno 1987, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/1987
Data di deposito
23 giugno 1987
Data di decisione
18 giugno 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:236

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4383

L'applicazione del coefficiente maggiorativo (1,20) previsto per le unita` di dimensioni inferiori a mq. 46 puo` determinare l'assoggettamento di esse ad un canone piu` alto rispetto ad unita` abitative di dimensioni superiori. Pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima - ai sensi dell'art. 27 della L.n. 87 del 1953 - la lett. c) dell'art. 13, comma quinto, della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziche` equiparato a quello previsto per immobili di mq. 46.

Massima n. 4382

Per effetto della dichiarazione di parziale incostituzionalita` della lett. b), dell'art. 13, comma quinto, L. 27 luglio 1978 n. 392, non puo` piu` verificarsi la possibilita` che un immobile di dimensioni di poco superiori a mq. 70,01 sia soggetto ad un canone locatizio inferiore a quello previsto, in virtu` del criterio di cui alla medesima lett. b), per gli immobili di mq. 70. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale della lett. b, dell'art. 13, comma quinto, cit., in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. massima precedente.

Massima n. 4381

La previsione di coefficienti correttivi ai fini del computo del canone di locazione delle piccole unita` immobiliari, rispondendo ad una esigenza perequativa discrezionalmente apprezzata dal legislatore, non e` in se` e per se` irragionevole, ma lo diviene le volte in cui, in base all'applicazione di tali coefficienti, unita` di consistenza minore risultino soggette ad un canone piu` alto rispetto ad unita` abitative di dimensioni superiori. Il che si verifica, per le unita` comprese tra i 46 ed i 70 mq., a partire dalla superficie di mq. 63,65, cui - applicando il coefficiente di 1,10 - corrisponde una superficie convenzionale di mq.70,01, e, dunque, un canone superiore a quello di mq. 70. Pertanto, e` costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - la lett. b) dell'art. 13, comma quinto, della L. 27 luglio 1978 n. 392, "nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziche` equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq 70.

b) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq 46.

c) Dichiara conseguentemente non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal giudice conciliatore di Grugliasco con l'ordinanza n. 792 Reg. 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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