Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1987
Corte cost., sent. 17 giugno 1987, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1987
- Data di deposito
- 17 giugno 1987
- Data di decisione
- 4 giugno 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 137, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4371
La previsione di termini diversi per la revisione della rendita per invalidita` da infortunio sul lavoro e, rispettivamente, da malattia professionale, non costituisce il risultato di una scelta arbitraria o ingiustificata, ma ha riscontro in dati statistico-sanitari in base ai quali il legislatore ha stabilito in dieci e quindici anni dalla costituzione della rendita il periodo entro cui - secondo l'"id quod plerumque accidit" - si stabilizzano gli esiti invalidanti degli infortuni e, rispettivamente, delle malattie professionali. Pertanto, finche` le acquisizioni della osservazione scientifica in materia resteranno invariate, la suddetta diversita` temporale non sara` censurabile ne` sotto il profilo della ingiustificata disparita` di trattamento ne` sotto quello dell'incongrua attuazione legislativa dell'art. 38 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 83 e 137, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui stabilisce, per la domanda di revisione della rendita di invalidita` da infortunio, il termine di anni dieci anziche` quindici).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 16 dicembre 1981, reg. ord. n. 185 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Testo integrale
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