Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1987
Corte cost., sent. 11 giugno 1987, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1987
- Data di deposito
- 11 giugno 1987
- Data di decisione
- 3 giugno 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 626 del 2 dicembre 1975
- art. 61, legge n. 1137 del 12 novembre 1955
- art. 6, legge n. 1622 del 18 novembre 1964
- art. 9, legge n. 1622 del 16 novembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 4365
La disposizione di legge - pur modificata ma tuttavia applicabile 'ratione temporis' al giudizio a quo - che ammette alla valutazione, ai fini dell'avanzamento a maggiore, i capitani con almeno 20 anni di permanenza nei gradi inferiori (accanto ai capitani con almeno 10 anni di permanenza nel grado) - lungi dal realizzare la denunciata violazione del principio di gerarchia e discriminazione in danno di sottufficiali in servizio effettivo che non possono vantare alcun servizio utile precedente - da` rilievo, non irrazionalmente, alla pregressa e prolungata permanenza nei gradi inferiori, in quanto atta ad autorizzare la presunzione di acquisite e qualificanti esperienze ai fini del miglior espletamento dei compiti di ufficiale superiore e, quindi, in vista dell'efficienza e del buon andamento della P.A. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 61 l. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dagli artt. 9 l. 16 novembre 1962, n. 1622, 9 l. 18 novembre 1964, n. 1249 e 2 l. 2 dicembre 1975, n. 626).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", come modificato dagli artt. 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, 9 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, e 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, con l'ordinanza (n. 708 del Reg. Ord. 1983) di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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