Corte costituzionale
Sentenza n. 223/1987
Corte cost., sent. 11 giugno 1987, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/1987
- Data di deposito
- 11 giugno 1987
- Data di decisione
- 3 giugno 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 226-quater, comma 8, codice di procedura penale 1930
- art. 226-quater, comma 7, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 4363
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, se l'ordinanza di rimessione ometta di motivarne la rilevanza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 226 quater cod. proc. pen., denunziato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la partecipazione della difesa alle operazioni, in esso previste, relative a stralcio di atti viziati da nullita` o irrilevanti a fini probatori).
Massima n. 4364
Interpretata in senso conforme a Costituzione e secondo la 'ratio' derivante dall'intero sistema, la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 226 quater del cod. proc. pen., come non esclude, ma, al contrario, impone il deposito del decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche nel procedimento nel quale le intercettazioni vengono eseguite, rende altresi` obbligatorio tale deposito nel diverso procedimento (non connesso) nel quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate, per fini diversi da quelli per i quali furono consentite. Non ostandovi i divieti di cui agli artt. 144 bis, 165 bis e 307 cod. proc. pen., poiche` questi costituiscono "norme generali" la cui applicabilita` alla materia 'de qua' resta esclusa dalla norma "speciale" (art. 226 quater), il decreto in parola va, quindi, trasmesso all'autorita` competente per il "secondo" procedimento, con i processi verbali e le allegate intercettazioni, al fine di controllarne la legittimita` ed, eventualmente,escludere l'utilizzazione di intercettazioni illecite od illegittimamente assunte, ovvero fuori dai limiti imposti dallo stesso decreto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost. - del settimo comma dell'art. 226 quater cod. proc. pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost., dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., con la precitata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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