Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1987

Corte cost., sent. 11 giugno 1987, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/1987
Data di deposito
11 giugno 1987
Data di decisione
3 giugno 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 226-quater, comma 8, codice di procedura penale 1930
  • art. 226-quater, comma 7, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4363

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, se l'ordinanza di rimessione ometta di motivarne la rilevanza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 226 quater cod. proc. pen., denunziato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la partecipazione della difesa alle operazioni, in esso previste, relative a stralcio di atti viziati da nullita` o irrilevanti a fini probatori).

Massima n. 4364

Interpretata in senso conforme a Costituzione e secondo la 'ratio' derivante dall'intero sistema, la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 226 quater del cod. proc. pen., come non esclude, ma, al contrario, impone il deposito del decreto autorizzativo di intercettazioni telefoniche nel procedimento nel quale le intercettazioni vengono eseguite, rende altresi` obbligatorio tale deposito nel diverso procedimento (non connesso) nel quale le intercettazioni "occasionali" vengono utilizzate, per fini diversi da quelli per i quali furono consentite. Non ostandovi i divieti di cui agli artt. 144 bis, 165 bis e 307 cod. proc. pen., poiche` questi costituiscono "norme generali" la cui applicabilita` alla materia 'de qua' resta esclusa dalla norma "speciale" (art. 226 quater), il decreto in parola va, quindi, trasmesso all'autorita` competente per il "secondo" procedimento, con i processi verbali e le allegate intercettazioni, al fine di controllarne la legittimita` ed, eventualmente,escludere l'utilizzazione di intercettazioni illecite od illegittimamente assunte, ovvero fuori dai limiti imposti dallo stesso decreto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost. - del settimo comma dell'art. 226 quater cod. proc. pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 Cost., dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 226-quater c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., con la precitata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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