Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1987

Corte cost., sent. 8 giugno 1987, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/1987
Data di deposito
8 giugno 1987
Data di decisione
3 giugno 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, legge n. 1860 del 31 dicembre 1962
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965

Parametri

Massime

Massima n. 4357

Gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. reggono soltanto i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato, onde non e` ammissibile assumerli quali parametri di una questione di costituzionalita` che abbia ad oggetto una norma contenuta in un atto (legislativo) estraneo a quei rapporti. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dell'art. 29, secondo comma, l. 31 dicembre 1962, n. 1860, denunziato relativamente al trattamento penale, in esso previsto, del trasporto di materiale nucleare senza la prescritta autorizzazione ministeriale, per lesione delle indicazioni di cui alla legge di delegazione n. 871 del 13 luglio 1965). - S. nn. 178/1986 e 265/1974.

Massima n. 4358

L'implicito mantenimento - nonostante le diverse indicazioni rinvenibili nella legge delega (n. 871 del 1965) - del piu` grave trattamento penale per il trasporto di materiale radioattivo privo di autorizzazione, quale risulta dalla (anteriore) legge (n. 1862 del 1962), e` del tutto giustificato e non rende viziato - per omissione o parziale inattuazione della delega legislativa - il decreto legislativo emanato in base ad essa (d.P.R. n. 1704 del 1965), in quanto tale atto non si pone in contrasto con i princi`pi ed i fini della legge di delega in materia di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dal momento che la protezione e`, anzi, assistita da sanzioni adeguate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 1, lett. c, della legge n. 871 del 1965). - S. n. 41/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, legge 31 dicembre 1962 n. 1860 ("impiego pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 ed iscritta al n. 113 r.o. 1981;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 ("modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza emessa il 18 luglio 1978 ed iscritta al n. 699 r.o. 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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