Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:208
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4339
E' inammissibile - perche` irrilevante - la questione relativa a norme che, operando nell'ambito del giudizio di cognizione, restano fuori dalla competenza del giudice di sorveglianza, il quale, viceversa, nella specie le ha impugnate - pur non avendone il potere - in sede di esecuzione della sentenza di condanna. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 53 e 102 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non escludono l'applicazione della sanzione della liberta` controllata nei confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto nel territorio italiano).
Massima n. 4340
Premesso che la determinazione delle modalita` esecutive delle sanzioni sostitutive e` un momento della fase di esecuzione della sentenza di condanna la quale fa capo in ogni caso al "P.M. presso la Corte o il Tribunale che ha emesso il provvedimento" ovvero al Pretore che "fa eseguire i suoi provvedimenti" (art. 577 c.p.p.); e che a detto magistrato spetta trasmettere l'estratto della sentenza al giudice di sorveglianza del luogo di residenza del condannato per la scelta delle modalita` di esecuzione della pena, e` evidente che, nel caso di condannato non residente in Italia (o quivi comunque irreperibile), non si pone un problema attuale di individuazione del magistrato di sorveglianza, essendovi, allo stato, una statuizione non concretamente eseguibile - che il P.M. o il Pretore si limitera` a tenere in evidenza (entro il limite temporale della prescrizione) per porla in esecuzione quando si verifichino le condizioni favorevoli del rientro in Italia o del ritrovamento del condannato -. In detto momento venendo automaticamente individuato anche il giudice di sorveglianza competente, in relazione al luogo dell'effettiva residenza fissata dallo stesso condannato al suo rientro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., "nella parte in cui non precostituisce il magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalita` di esecuzione della liberta` controllata o della semidetenzione, quando il condannato non risiede nel territorio della Repubblica italiana".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi tutti, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 102 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata con ord. 29 settembre 1984 (n. 1227/84), con ord. 15 marzo 1985 (n. 275/85), con due ordinanze 4 aprile 1985 (nn. 342 e 343/85), e con sei ordinanze 18 aprile 1985 (dal n. 413 al 418 compreso del 1985) dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa, in riferimento all'art. 3 Cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo co., della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Trento con ord. 8 giugno 1983 (n. 881/1983), dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Pavia con ord. 13 ottobre 1984 (n. 236/1985), dal Pretore di Menaggio con sette ordinanze datate 4 aprile 1984 (dal n. 965 al n. 971 compreso del 1984), con altra 9 ottobre 1984 (n. 1240/1984), e con altra ancora datata 18 novembre 1985 (n. 16/1986), e dal Pretore di Pietrasanta con due ordinanze datate 10 novembre 1984 (nn. 1382 e 1383/1984): tutte con riferimento all'art. 25 Cost.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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