Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1987

Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/1987
Data di deposito
28 maggio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, lett.a, legge n. 283 del 7 luglio 1901
  • art. 6, lett.b, legge n. 283 del 7 luglio 1901

Parametri

Massime

Massima n. 4328

Ne` la qualifica professionale di notaio ne` il titolo culturale della laurea in giurisprudenza o del superamento di determinati esami di tale corso di laurea possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneita` tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un equipollente adeguato (non ravvisabile neppure nel superamento del concorso notarile) sono in grado di garantire. Ne` in contrario rileva che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 92) notai e laureati in giurisprudenza possano tuttora essere nominati vice-pretori onorari: essendo quella del vice-pretore funzione a carattere onorario e non professionale, per di piu` attribuita a seguito di rigoroso vaglio di idoneita` da parte del C.S.M. e per durata limitata (salvo conferma) ad un triennio. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 6, lett. a), nonche` lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della l. 7 luglio 1901, n. 283, che consente il patrocinio legale dinanzi alle Preture (site e non site nei Comuni che sono sede di tribunale) oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Sono conseguenzialmente illegittime - e tali vanno dichiarate ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87 - le disposizioni che hanno successivamente tenute ferme le norme dell'art. 6, lett. a) e b), l. n. 283 del 1901 cit.: cioe` l'art. 15, ultima parte, del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316; l'art. 2 del regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920; l'art. 1 del regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1459: gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415. (La decisione - come precisato - non va riferita al patrocinio davanti agli uffici di conciliazione, art. 82, primo comma, cod.proc.civ.). - S. n. 127/1985

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture);

Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); dell'art. 2 del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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