Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1987

Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/1987
Data di deposito
25 maggio 1987
Data di decisione
21 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 9, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 4318

Il provvedimento con cui il giudice tutelare autorizza la gestante minorenne a decidere l'interruzione della gravidanza - rientrando negli schemi di integrazione della volonta` del soggetto legalmente incapace, cui attribuisce facolta` di decidere - rimane estraneo alla procedura di riscontro delle situazioni di "serio pericolo" al cui verificarsi e` subordinata la possibilita` di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, ne` puo` discostarsi dai relativi accertamenti compiuti dal personale sanitario ed ausiliario. Conseguentemente, l'impossibilita`, per il giudice, di sollevare obiezione di coscienza in relazione al previsto potere di autorizzazione, non comporta disparita` di trattamento rispetto al personale sanitario, stante il difetto di omogeneita` nei differenti stadi della procedura di aborto, in cui il giudice ed i sanitari, rispettivamente, intervengono. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194). - v. S.n. 109/1981.

Massima n. 4319

Il potenziale conflitto tra beni parimenti protetti in assoluto - quelli presenti alla realta` interna dell'individuo, chiamato, per avventura, a giudicare, e quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorche` intra volentes) - va composto tenendo conto dei contenuti di doverosita` inerenti al ministero di giudice e dell'inclinabile e primaria realizzazione dell' esigenza di giustizia; di guisa che l'equilibrio tra i convincimenti del magistrato e la norma obiettiva da applicare si realizza attraverso il "prudente apprezzamento" del giudicante, salva la possibile adozione, nei casi di particolare difficolta`, di adeguate misure organizzative internamente alla strutturazione giudiziaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9 e 12, L. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non consentono al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza in relazione al potere di autorizzare la gestante minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). - v. S. nn. 117/1979; 1/1981; 57/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21 Cost. dal giudice tutelare di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze