Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1987
Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1987
- Data di deposito
- 25 maggio 1987
- Data di decisione
- 21 maggio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 273, codice civile
- art. 116, legge n. 151 del 19 maggio 1975
- art. 68, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 38, comma 1, regio decreto n. 318 del 30 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 4314
E' evidentemente contraddittoria la motivazione sulla rilevanza della questione proposta relativamente alla illegittima preclusione della valutazione dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale, in quanto la stessa ordinanza di rimessione riconosce, in via preliminare, che tale valutazione dovrebbe porsi quanto meno nel giudizio sulla ammissibilita` dell'azione e, dunque, in una fase antecedente rispetto a quella in cui e` stata posta, in realta`, la questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273 del cod. civ., quale sostituito dall'art. 116 della l. 19 maggio 1975, n. 151).
Massima n. 4315
La competenza a dichiarare la paternita` o la maternita` naturale nei confronti di un minore non irragionevolmente e` stata attribuita al Tribunale per i minorenni, ove si valutino con essa anche gli altri, piu` particolari, poteri demandati allo stesso giudice e ben confacenti alla sua specializzazione - ai sensi dell'art. 102 Cost. - che non trovano riscontro in analoghi poteri (e previsioni) quando si tratti di maggiorenni (cosi`, in specie, quelli dell'art. 273, secondo comma, cod. civ., con riguardo alla verifica della validita` del consenso del minore per promuovere o proseguire l'azione; dell'art. 277, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai provvedimenti concernenti l'istruzione e l'educazione o gli interessi patrimoniali del minore; dell'art. 11, ult. comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, con riguardo ad eventuali rapporti dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` con le procedure di adozione). Sicche` nel complesso di tali poteri trae giustificazione la diseguaglianza all'interno della stessa azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` naturale, diretta a giudici diversi a seconda che riguardi maggiorenni o minorenni; mentre non puo` porsi una diseguaglianza con riguardo ad altre azioni in materia di 'status' demandate al tribunale ordinario, in quanto il confronto coinvolge situazioni non omogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., dell'art. 38, primo comma, r.d. 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 l. 4 maggio 1983, n. 184.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273 del codice civile, quale sostituito ad opera dell'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del codice civile "nel caso di minori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con ordinanza 2 luglio 1985 (reg. ord. n. 716 del 1985) e dal tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza 23 giugno 1986 (reg. ord. n. 682 del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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