Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1987

Corte cost., sent. 22 maggio 1987, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1987
Data di deposito
22 maggio 1987
Data di decisione
20 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 225, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 223, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 216, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • legge n. 95 del 3 aprile 1979
  • art. 203, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 219, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
  • art. 224, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 218, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 febbraio 1972
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 22, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 febbraio 1972
  • art. 2, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
  • art. 19, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 1, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 4294

La finalita` di attuare la responsabilita` patrimoniale dell'impresa mediante soddisfazione dei creditori accomuna la procedura di liquidazione coatta amministrativa a quella di amministrazione straordinaria, senza che costituisca essenziale motivo di diversita` di quest'ultima l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa. Non e`, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza la prevista estensione all'amministrazione straordinaria delle disposizioni relative alla liquidazione coatta, e segnatamente di quelle disciplinanti i delitti di bancarotta. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma quinto, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. in L. 3 aprile 1979 n. 95, in relazione agli artt. 203, comma primo, seconda parte, 216, 217, 218, 219, 223, 224 e 225, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).

Massima n. 4295

L'accertamento delle imposte sui redditi, divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria, non vincola il giudice penale nella cognizione dei reati contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario perche` non posto in condizione di intervenirvi o di parteciparvi; conseguentemente, in sede di processo per reati in materia di imposte sui redditi, difetta di rilevanza la questione di costituzionalita` delle norme che non prevedono che al processo tributario, di cui sia parte una societa` in amministrazione straordinaria, partecipi l'amministratore e legale rappresentante della societa` stessa durante il periodo d'imposta. (Inammissibilita`, per irrilevanza, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 15, 22, comma quarto, e 30, d.P.R. 26 febbraio 1972 n. 636, in riferimento all'art. 24 Cost.). - v. S. n. 247/1983; nonche` nn. 30/1971 e 99/1973.

Massima n. 4296

Tra l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non sussiste identita` di presupposti e di dimensioni imprenditoriali, ragion per cui non puo` ravvisarsi violazione dell'art. 3 Cost. nel fatto che nell'una sia prevista la permanenza dell'organo sociale ordinario sotto il controllo del commissario giudiziale, e, nell'altra, l'estromissione degli organi sociali ordinari e la successione ad essi del commissario. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 2, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. nella L. 3 aprile 1979 n. 95, e dell'art. 191, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto attribuiscono al Commissario dell'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria la competenza esclusiva alla definizione dei rapporti tributari dell'impresa medesima, estromettendone gli organi ordinari).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 758/1985 e 250/1986:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 203 co. 1, seconda parte e agli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e per contrasto con l'art. 3 co. 1 Cost., dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Roma con ordinanza 31 gennaio 1986 (n. 250 R.O. 1986);

dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 22, co. 4 e 30 d.P.R. 26 febbraio 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata per contrasto con l'art. 24 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado - sez. VIII - di Roma con ordinanza 4 marzo 1985 (n. 758 R.O. 1985);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv., con modificazioni, con l. 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e dell'art. 191 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevate per contrasto con l'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado - sez. VIII - di Roma con ordinanza 4 marzo 1985 (n. 758 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore di cancelleria: VITALE

Testo integrale

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