Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1987

Corte cost., sent. 22 maggio 1987, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/1987
Data di deposito
22 maggio 1987
Data di decisione
20 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge n. 95 del 3 aprile 1979
  • art. 209, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 209, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 4285

All'impresa in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela dell'intervento nell'adunanza di verificazione dello stato passivo, assicurato dall'art. 96 della legge fallimentare al debitore fallito, gia` giudicato conforme ai dettati della Carta costituzionale. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 209, comma primo, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu` dell'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 29, sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa` o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato dallo stesso art. 209. - S. n. 222/1984. Con O. n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent. n. 181/1987.

Massima n. 4286

Una volta riconosciuta all'impresa debitrice in amministrazione straordinaria la facolta` di intervento nella formazione dello stato passivo, diviene inammissibile la questione relativa alla decorrenza del termine (di quindici giorni) per l'impugnazione dello stato passivo dal deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 209, comma secondo, legge fallimentare, in riferimento all'art. 24 Cost.). Con O.n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent.n. 181/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 dello stesso r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui prevede che il termine per l'impugnazione dello stato passivo prende a decorrere dal deposito dello stesso nella cancelleria del tribunale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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