Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1987

Corte cost., sent. 23 aprile 1987, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1987
Data di deposito
23 aprile 1987
Data di decisione
10 aprile 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
  • art. 44, comma 1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 7, comma 1, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 4225

La rilevanza della questione di legittimita` costituzionale relativa alla denunciata inammissibilita` di mezzi istruttori nel processo di provenienza (nel caso di specie, giudizio amministrativo in materia di pubblico impiego), non e` subordinata alla richiesta, della parte interessata, di assunzione dei mezzi non previsti dalle norme censurate.

Massima n. 4226

Nelle controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego, l'inammissibilita` di mezzi istruttori diversi da quelli descritti negli artt. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924, e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907, e` contraria alla direttiva di razionalita` e, soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa. Peraltro, gli strumenti probatori dei quali si impone l'estensione sono non gia` quelli disciplinati nel libro secondo del cod.proc.civ., bensi` quelli del processo del lavoro riformato dalla L. n. 533 del 1973: e cio` in linea con la tendenza (artt. 31, d.P.R. n. 145 del 1981, e 28, comma primo, della legge quadro n. 93 del 1983) ad assimilare la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ai principi contenuti nella stessa L.n. 533 e nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - gli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 26, r.d. 17 agosto 1907 n. 642; e "7, comma primo", L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 cod.proc.civ., novellati in virtu` della L.n. 533 del 1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn 129/1980 e 728/1980, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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