Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1987
Corte cost., sent. 23 aprile 1987, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1987
- Data di deposito
- 23 aprile 1987
- Data di decisione
- 10 aprile 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 44, comma 1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 7, comma 1, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 4225
La rilevanza della questione di legittimita` costituzionale relativa alla denunciata inammissibilita` di mezzi istruttori nel processo di provenienza (nel caso di specie, giudizio amministrativo in materia di pubblico impiego), non e` subordinata alla richiesta, della parte interessata, di assunzione dei mezzi non previsti dalle norme censurate.
Massima n. 4226
Nelle controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego, l'inammissibilita` di mezzi istruttori diversi da quelli descritti negli artt. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924, e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907, e` contraria alla direttiva di razionalita` e, soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa. Peraltro, gli strumenti probatori dei quali si impone l'estensione sono non gia` quelli disciplinati nel libro secondo del cod.proc.civ., bensi` quelli del processo del lavoro riformato dalla L. n. 533 del 1973: e cio` in linea con la tendenza (artt. 31, d.P.R. n. 145 del 1981, e 28, comma primo, della legge quadro n. 93 del 1983) ad assimilare la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ai principi contenuti nella stessa L.n. 533 e nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - gli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 26, r.d. 17 agosto 1907 n. 642; e "7, comma primo", L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 cod.proc.civ., novellati in virtu` della L.n. 533 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn 129/1980 e 728/1980, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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