Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1987

Corte cost., sent. 23 aprile 1987, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1987
Data di deposito
23 aprile 1987
Data di decisione
10 aprile 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 7, n.3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
  • art. 20, comma 3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
  • art. 20, comma 7, comb. dis., n.3, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
  • art. 20, comma 3, comb. dis., legge n. 12 del 2 febbraio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4221

La contraddittorieta` della motivazione in punto di rilevanza rende inammissibile la sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione relativa all'art. 20, comma settimo, n. 3, della L. 2 febbraio 1973 n. 12, prospettata - in riferimento all'art. 38 Cost. - denunciando come illegittima l'esclusione del diritto alla pensione di riversibilita` E.n.as.a.r.co. in capo al figlio maggiorenne inabile che non abbia un reddito sufficiente per vivere; ma asserendo, contraddittoriamente, che nella fattispecie oggetto del giudizio principale si sarebbe "in presenza" di un reddito - sia pur "appena" - "sufficiente per vivere").

Massima n. 4222

La norma che subordina l'acquisto del diritto alla pensione di riversibilita` E.n.as.a.r.co., da parte del figlio maggiorenne inabile al lavoro, alla totale mancanza di redditi propri del superstite, difetta di coerenza intrinseca, in quanto pone una condizione negativa che, nella sua tassativa indiscriminatezza, e` contraria ai piu` elementari canoni dell'equita` e dela logica, e che svuota di contenuto l'ulteriore requisito della "vivenza a carico" del pensionato deceduto, disconoscendo aprioristicamente l'eventuale esistenza dello stato di bisogno ed eludendo cosi` la funzione stessa della pensione di riversibilita`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20, L. 2 febbraio 1973 n. 12, in quanto (secondo il diritto vivente) nega il diritto alla pensione di riversibilita` ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche` a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio. - v. S. nn. 69/1982, 215/1983 e 222/1983; nn. 6/1980 e 7/1980; v. anche S. nn. 155/1969 e 102/1976.

Massima n. 4223

La diversita` tra pensione di riversibilita` e pensione indiretta e` priva di riflessi in ordine all'insorgenza del diritto a favore dei superstiti, cosicche` dall'illegittimita` costituzionale della norma relativa alla prima deriva come conseguenza l'illegittimita` della parallela norma relativa alla seconda. Pertanto, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20, L. 2 febbraio 1973 n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta E.n.as.a.r.co. ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorche` a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio. - v. S. n. 169/1986.

Massima n. 4224

La coincidenza di contenuto normativo con il combinato disposto dei commi terzo e settimo, n. 3, dell'art. 20, L. 11 marzo 1973 n. 12 - gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo - impone di dichiarare, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita` costituzionale dell'art. 20, comma settimo n.3, L. n. 12 cit., nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita` ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei reppresentanti di commercio), sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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