Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1987
Corte cost., sent. 15 aprile 1987, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1987
- Data di deposito
- 15 aprile 1987
- Data di decisione
- 8 aprile 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 477 del 30 luglio 1973
- art.unico, legge n. 391 del 14 agosto 1974
Parametri
Massime
Massima n. 4205
Non vi e` motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato - e gia` condivisa dalla Corte con propria sentenza - in ordine alla interpretazione (restrittiva), secondo cui il requisito - richiesto ai fini dell'immissione in ruolo, dal 1^ ottobre 1974, degli insegnanti abilitati incaricati nelle scuole secondarie e artistiche - e consistente nel servizio prestato, nell'anno scolastico 1973-1974 in una "cattedra o posto orario" comporta la valutabilita` delle sole ore relative ad insegnamenti compresi nella "stessa classe di concorso". D'altro canto la violazione dei principi di eguaglianza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) non e`, invero, riferibile alla normativa denunciata, bensi` alla applicazione - asseritamente distorta - che ne e` stata fatta con circolari, ordinanze, istruzioni, atti sui quali il giudice delle leggi non puo` esercitare alcun sindacato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 17 della Legge 20 luglio 1973, n. 477). - S. n. 24/1978.
Massima n. 4206
L'immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori, dal 1^ ottobre 1974, dei c.d. "diciassettisti" (ovvero insegnanti di ruolo delle scuole medie utilizzati in quelle superiori nell'anno 1973-1974) non ha prodotto disparita` di trattamento, in danno degli inclusi in graduatorie nazionali (previste da altre leggi speciali), e, quindi, violazione del buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.) sotto il profilo che detta immissione non conseguirebbe, ma precederebbe il reperimento dei posti in organico, effettuato solo alla data del 31 marzo 1976. Infatti la questione, come prospettata, e` viziata, in premessa, dalla confusione che ha operato il giudice a quo tra i due concetti di "posto in organico" (che e` l'entita` esistente nell'ambito di una dotazione complessiva numericamente determinata) e "posto disponibile" (che e` l'entita` localizzabile in una sede precisa) e che lo ha indotto, erroneamente, a ritenere che la data del 31 marzo 1976 (indicata con decreto ministeriale) rilevi ai fini del reperimento del posto in organico e non gia` (come e` in realta`) per la sola assegnazione definitiva della sede ai "diciassettisti". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17 della legge 20 luglio 1973, n. 477 e dell'art. un. della legge 14 agosto 1974, n. 391, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, legge 20 luglio 1973, n. 477 ("Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. 137/1981);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, legge 20 luglio 1973, n. 477 e dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 ("Integrazione dell'articolo 17" della predetta legge n. 477 del 1973), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. 913/1979, 298/1981 e 284/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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