Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1987
Corte cost., sent. 15 aprile 1987, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1987
- Data di deposito
- 15 aprile 1987
- Data di decisione
- 8 aprile 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 212 del 14 settembre 1979
- art. 24, comma 1, legge della Regione siciliana n. 212 del 14 settembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 4197
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale e` consentito ingresso alle questioni di legittimita` costituzionale concernenti norme regionali quando queste non siano meramente ripetitive di altre anteriori, non impugnate, ma rechino la disciplina generale e uniforme di un'interna materia.
Massima n. 4198
Spetta solo al legislatore statale - ed e` quindi precluso a quello regionale, anche se fornito di potesta` legislativa primaria in materia elettorale - di determinare le cause di incompatibilita`, oltre che di ineleggibilita`, con l'ufficio di deputato o di senatore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 65, comma primo, Cost., l'art. 16 della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, (promulgata con il) n. 212, limitatamente alle dizioni "i membri del Parlamento" ed "i candidati al Parlamento" (e cioe` nella parte in cui dispone l'incompatibilita` dei membri del Parlamento e dei candidati ad esso con le cariche di amministratore, revisore o sindaco degli enti pubblici dalla stessa legge contemplati). - S. n. 60/1966.
Massima n. 4199
La disposizione della legge regionale siciliana, che stabilisce l'ineleggibilita` di amministratori, sindaci e revisori di enti pubblici regionali alla carica di consigliere provinciale e comunale (di Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti) - pur non avendo riscontro in un'analoga previsione della legislazione statale - e` tuttavia sorretta da un'adeguata giustificazione, considerata la finalita` perseguita, di impedire la formazione di centri di potere e, quindi, la raccolta di voti attraverso l'uso strumentale delle cariche in questione - in sintonia del resto con le varie misure adottate dal legislatore statale nel territorio della stessa regione. Sicche`, nella specie, ricorrono quei "motivi adeguati e razionali", che - secondo la giurisprudenza della Corte - consentono di derogare al principio per cui la regione siciliana, pur nell'esercizio della potesta` legislativa primaria spettantele in materia elettorale a riguardo degli enti territoriali, non puo` prevedere cause di ineleggibilita` a consigliere comunale e provinciale nuove e diverse da quelle previste dal legislatore statale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in via principale nei confronti dell'art. 24, comma primo, della legge reg. siciliana 14 settembre 1979, n. 212, per asserito contrasto con l'art. 51 Cost.). - S. n. 108/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212 ("Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)"), limitatamente alle dizioni "i membri del Parlamento" ed "i candidati al Parlamento";
b) dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge regionale siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevata in riferimento all'art. 51 Cost. dal Commissario dello Stato per la regione siciliana con ricorso del 26 luglio 1979 (reg. ric. n. 17 del 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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