Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1987

Corte cost., sent. 22 gennaio 1987, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1987
Data di deposito
22 gennaio 1987
Data di decisione
16 gennaio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:12

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 918 del 30 agosto 1968
  • art. 22, ultimo co., legge n. 183 del 2 maggio 1976
  • art. 1, legge n. 589 del 4 agosto 1971
  • decreto-legge n. 36 del 28 febbraio 1981
  • art. 25, legge n. 171 del 16 aprile 1973
  • art. 18, legge n. 1089 del 25 ottobre 1968
  • decreto-legge n. 429 del 5 luglio 1971
  • art. 1, comma 3, legge n. 163 del 28 aprile 1981
  • art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978
  • art. 23, legge n. 171 del 16 aprile 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4017

L'obbligo di indicare, nelle leggi diverse dal bilancio, i mezzi per fronteggiare le nuove o maggiori spese che esse comportino (art. 81, comma quarto, Cost.), si risolve sostanzialmente nella determinazione di un incremento di entrata che assicuri il mantenimento del tendenziale equilibrio tra entrate e spese prefissato con l'approvazione del bilancio, e va osservato con rigore solo per le spese afferenti l'esercizio in corso, mentre altrettanto rigore non e' richiesto riguardo agli esercizi futuri. Per questi ultimi e' sufficiente la previsione - non irrazionale ne' arbitraria - di una maggiore entrata in equilibrato rapporto con la spesa da effettuare nei successivi esercizi e in armonia con le previsioni economico-finanziarie del Governo; ben potendosi determinare il puntuale ammontare delle erogazioni annuali in ciascuno dei successivi esercizi cui la spesa afferisce, tanto piu' ove l'esatta entita' di essa possa computarsi solo a posteriori. - v. S. nn. 1/1966 e 22/1968.

Massima n. 4018

L'inquadramento delle case di cura, dei ristoranti e degli istituti di vigilanza nel settore industriale ai fini dell'accesso ai previsti sgravi contributivi per le aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno e nell'area lagunare di Venezia, e' la risultante dell'interpretazione delle norme di previsione secondo i comuni canoni ermeneutici; deve percio' ritenersi che l'originaria copertura finanziaria si riferiva anche agli sgravi spettanti alle suddette aziende. Ne' ha rilievo la mancata quantificazione delle spese da coprire attraverso il ricorso al mercato finanziario, dal momento che essa e' avvenuta nei singoli bilanci relativi agli esercizi nei quali la spesa e' stata effettivamente erogata. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 81 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modif. nella L. 25 ottobre 1968 n. 1089; 1, d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modif. nella L. 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, L. 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; 1, comma terzo, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36, convertito con modif. nella L. 29 aprile 1981 n. 163; 23 e 25, L. 16 aprile 1973 n. 171).

Massima n. 4019

La concessione degli sgravi contributivi di cui agli artt. 18, L. 25 ottobre 1968 n. 1089, e 1, L. 4 agosto 1971 n. 589, e' finalizzata ad incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno, e, dunque, e' subordinata alla realizzazione, da parte delle aziende, di effettivi incrementi occupazionali nei territori meridionali rispetto al numero dei lavoratori gia' occupati alle date indicate dal legislatore (30 settembre 1968 e 1 gennaio 1971). L'estensione dei medesimi sgravi alle aziende ad attivita' stagionale che, nei cicli successivi a tale date, abbiano riassunto lo stesso numero di lavoratori - estensione fondata, in via interpretativa, su un ipotetico minor bisogno di maestranze - viola la ratio delle norme su citate ed implica un'inammissibile disparita' di trattamento rispetto alle aziende industriali a ciclo continuo, cui il beneficio e' concesso solo in caso di realizzazione di effettiva occupazione "addizionale"; tanto piu' trattandosi di norme di carattere eccezionale, implicanti - in conseguenza dell'operata manovra di "fiscalizzazione" - un onere rilevante per l'erario. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 18, L. n. 1089, e 1, L. n. 589, citt., nella parte in cui consentono l'applicabilita' degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi (R.O. nn. 829/80, 1099/83, 279/84, 890/85, 830/82):

a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 18 legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e 1 legge 4 agosto 1971 n. 589 nella parte in cui consentono l'applicabilità degli sgravi contributivi ivi previsti anche alle aziende che, operando a ciclo stagionale, nel nuovo ciclo produttivo non abbiano effettivamente aumentato il numero dei lavoratori rispetto a quelli occupati nel ciclo precedente;

b) dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, conv. con modif. in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 conv. con modif. in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22 ult. comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218; art. 1, terzo comma, d.l. 28 febbraio 1981 n. 36 conv. con modif. in legge 29 aprile 1981 n. 163; artt. 23 e 25 legge 16 aprile 1973 n. 171, sollevata dai Pretori di Venezia e Catania e dal Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 81 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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