Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1987

Corte cost., sent. 7 aprile 1987, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1987
Data di deposito
7 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:108

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4166

Poiche` i compiti attribuiti al magistrato di sorveglianza dall'art. 107, L. n. 689 del 1981, presuppongono che la conversione della pena pecuniaria, sia gia` stata disposta dal competente organo dell'esecuzione, la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza per censurare la conversione della pena pecuniaria rimasta insoluta, in liberta` controllata o in lavoro sostitutivo, "investe la legittimita` di un provvedimento gia` da altri emanato in via definitiva", e pertanto e` inammissibile per palese difetto di rilevanza. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 107, L. 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui prevede che si applichi la liberta` controllata e che si determinino le modalita` di esecuzione a seguito della trasmissione del provvedimento di conversione di pena pecuniaria").

Massima n. 4167

Il giudice chiamato a disporre la conversione della pena pecuniaria e` legittimato anche in tale sede (e non solo nella successiva ed eventuale fase in cui decide dell'opposizione) a sollevare incidenti di legittimita` costituzionale, in quanto la conversione non e` atto meramente esecutivo della pronuncia giurisdizionale di condanna, ma provvedimento decisorio, emesso in esito ad un procedimento inteso a verificare, tra l'altro, l'effettiva sussistenza dell'"insolvenza" e della "insolvibilita" del condannato. - v. S. nn. 149/1971, 131/1979 e 53/1968.

Massima n. 4168

Nella vigente disciplina, la conversione della pena pecuniaria non e` atto meramente esecutivo della sentenza di condanna, ma provvedimento decisorio di natura giurisdizionale la cui legittimita` e` subordinata all'effettiva sussistenza dell' "insolvenza" e dell'"insolvibilita`" del condannato; essa, pertanto, non segue in modo automatico agli accertamenti compiuti dagli ausiliari del giudice, dovendo il pretore (o il p.m.) apprezzare la sufficienza e la congruita` delle loro risultanze, e piu` in generale, verificare l'esistenza di tutte le condizioni per disporre la conversione, ivi compreso il carattere reale - e non, invece, simulato o fraudolento - dell'insolvibilita`. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'automatica operabilita` della conversione della pena pecuniaria in caso di impossibilita` di adempimento). - v. S. n. 131/1979.

Massima n. 4169

Entro i limiti posti dal principio di legalita` sono ammissibili, in fase di esecuzione, quelle modificazioni e quegli adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di individualizzazione della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). Pertanto - in aggiunta alla rateizzazione concedibile nella fase di cognizione - deve ritenersi consentito anche il differimento della pena pecuniaria in fase di esecuzione, allorche` l'organo preposto alla conversione ravvisi situazioni di mera insolvenza ricollegabili a difficolta` insorte successivamente alla condanna e meritevoli di considerazione; e cio` indipendentemente dalla prestazione delle garanzie richieste al condannato per il dilazionamento o la rateizzazione in via amministrativa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'indifferibilita` della conversione della pena pecuniaria in conseguenza dell'impossibilita` di adempimento). - v. S. nn. 139/1982, 249/1983; nonche` S. n. 81/1970.

Massima n. 4170

La S.n. 131/1979 della Corte costituzionale non ha ritenuto illegittima ogni forma di conversione della pena pecuniaria, ma ha prefigurato un bilanciamento di valori costituzionali, in cui il preminente rilievo del principio di eguaglianza (anche sostanziale) rispetto a quello di inderogabilita` della pena impone al legislatore - oltre che di agevolare l'adempimento della pena pecuniaria - anche di prevedere misure sostitutive che riducano al minimo il margine, in esse inevitabilmente incorporato, di maggior afflittivita` rispetto all'originaria sanzione. Di tale bilanciamento la L.n. 689 del 1981 costituisce in buona misura attuazione: essendo il lavoro sostitutivo la sanzione che maggiormente riduce il divario suddetto, e non potendo, allo stato, ritenersi ingiustificata - data la perdurante mancanza dei supporti organizzativi necessari all'applicazione di tale misura - la previsione, in alternativa ad essa, della liberta` controllata; alla quale, in quanto maggiormente afflittiva, dovra` peraltro competere un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 136 cod.pen. - testo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981 n. 689 - 102, 103, 105 e 107, L.n. 689 cit.; nonche` dei primi quattro commi dell'art. 586 cod.proc.pen. - testo sostituito dall'art. 106 della stessa L.n. 689 - censurati in quanto, disponendo, in caso di conversione della pena pecuniaria, l'irrogazione di sanzioni limitative della liberta` personale, segnerebbero un sostanziale ritorno alla previgente disciplina, gia` ritenuta illegittima con S.n. 131/1979). - cfr. S.n. 131/1979; v. anche S.n. 29/1962.

Massima n. 4171

L'eseguibilita`, in pendenza di opposizione, del provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria, determina, col derogare alle regole generali, una discriminazione non sorretta da alcuna apprezzabile ragione, in quanto puo` avere, per l'opponente, effetti irreparabili nel caso in cui i tempi tecnici della procedura incidentale assorbano la stessa durata della pena sostitutiva. Cio` che e` tanto piu` grave in quanto e` in sede d'opposizione che il condannato puo` per la prima volta esporre le proprie ragioni; senza dire che il richiamo alla procedura relativa agli incidenti di esecuzione appare diretto a scoraggiare l'opposizione con la minaccia - di certo grave per chi versi in disagiate condizioni economiche - dell'irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente appaia manifestamente infondato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il comma settimo dell'art. 586 cod.proc.pen. (testo lasciato inalterato dall'art. 106, L. n. 689 del 1981), nella parte in cui esclude che l'opposizione promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria abbia effetto sospensivo. - v. S. n. 131/1979.

Massima n. 4172

L'esigenza di evitare appesantimenti procedurali non e` sufficiente a giustificare, in punto di ragionevolezza, che alla conversione della pena pecuniaria rateale si proceda sulla sola base del mancato pagamento, a prescindere dall'accertamento della sopravvenuta insolvibilita` del condannato. La rateizzazione e`, infatti, un meccanismo necessario per individualizzare la pena pecuniaria si` da adeguarne l'esecuzione al principio generale d'uguaglianza, e non un beneficio che possa trovare una sorta di compensazione in una disciplina processuale deteriore verso chi - a motivo delle sue disagiate condizioni economiche - ne abbia usufruito. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. - il comma quinto dell'art. 586 cod.proc.pen. (testo sostituito dall'art. 106, L.n. 689 del 1981), nella parte in cui non prevede che la conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga previo accertamento dell'insolvibilita` del condannato e, se ne e` il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda. (Resta con cio` assorbita la piu` specifica questione concernente la conversione nei confronti del fallito, pure prospettata dall'autorita` rimettente). - v. S.n. 149/1971.

Massima n. 4173

Rientra nella sfera di competenza del legislatore quella piu` ampia revisione della disciplina processuale della conversione delle pene pecuniarie necessaria ad assicurarne la piena adeguatezza ai principi costituzionali in materia ed ad armonizzarla con la piu` recente tendenza ad una complesa giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale (v. L.n. 663 del 1986).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 3 luglio 1982 (r.o. 593/82);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p., 102, 103, 105 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il primo nel testo sostituito con l'art. 101 di detta legge - nonché dei primi quattro commi dell'art. 586 c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 106 della medesima legge, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Foligno con ordinanza del 14 dicembre 1982 (r.o. 112/83);

3) dichiara la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la conversione della pena pecuniaria rateale ivi disciplinata avvenga previo accertamento dell'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell' art. 586 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Foligno con la predetta ordinanza;

5) dichiara la illegittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 586 c.p.p., nella parte in cui esclude che l'opposizione promossa avverso il provvedimento che ordina la conversione della pena pecuniaria abbia effetto sospensivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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