Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1987

Corte cost., sent. 7 aprile 1987, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1987
Data di deposito
7 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 31 ottobre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 4164

Va dichiarato ammissibile, nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il ricorso dello Stato con il quale venga sollevata, per violazione del "limite dell'interesse nazionale", questione riguardante una legge della regione Trentino-Alto Adige, essendo la questione stessa di legittimita` costituzionale e non di merito per contrasto di interessi.

Massima n. 4165

L'art. 13 della L. n. 181 del 1982, che modifica la L.n. 833 del 1978, sulla riforma sanitaria, costituisce norma fondamentale della riforma stessa, nonche` attuazione puntuale, in tutte le sue determinazioni, del principio del coordinamento statale della finanza di tutti gli enti locali; l'articolo costituisce altresi` limite, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla potesta` di detta regione in materia di enti sanitari ed ospedalieri. La prevista inclusione di un componente designato dal Ministro per il Tesoro nel collegio dei revisori delle UU.SS.LL., rientra fra le misure adottate per una gestione corretta e garantita del fondo sanitario nazionale e a questi fini il rappresentante dello Stato assolve altresi` alla personale funzione di tempestivo informatore dello Stato riguardo alla gestione amministrativo-contabile delle stesse UU.SS.LL.. Non e` poi fondato invocare l'art. 116 Cost. al fine di sottrarre la Regione Trentino all'applicabilita` del primo comma dell'art. 119 Cost., giacche` l'art. 116 prevede che anche a detta Regione siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il relativo statuto speciale, ma senza che peraltro, in materia di coordinamento finanziario, siano state emanate, nei confronti della Regione stessa, norme derogatorie del predetto art. 119 Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige e dell'art. 119 Cost. - il primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985, nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unita` sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige di un componente designato dal Ministro per il Tesoro. - cfr. S.nn. 150/1982, 340/1983, 177/1986, 243/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985 (Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali) nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige d'un componente designato dal Ministro per il tesoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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