Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1987
Corte cost., sent. 7 aprile 1987, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1987
- Data di deposito
- 7 aprile 1987
- Data di decisione
- 27 marzo 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige del 31 ottobre 1985
Parametri
- art. 55, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
Massime
Massima n. 4164
Va dichiarato ammissibile, nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il ricorso dello Stato con il quale venga sollevata, per violazione del "limite dell'interesse nazionale", questione riguardante una legge della regione Trentino-Alto Adige, essendo la questione stessa di legittimita` costituzionale e non di merito per contrasto di interessi.
Massima n. 4165
L'art. 13 della L. n. 181 del 1982, che modifica la L.n. 833 del 1978, sulla riforma sanitaria, costituisce norma fondamentale della riforma stessa, nonche` attuazione puntuale, in tutte le sue determinazioni, del principio del coordinamento statale della finanza di tutti gli enti locali; l'articolo costituisce altresi` limite, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla potesta` di detta regione in materia di enti sanitari ed ospedalieri. La prevista inclusione di un componente designato dal Ministro per il Tesoro nel collegio dei revisori delle UU.SS.LL., rientra fra le misure adottate per una gestione corretta e garantita del fondo sanitario nazionale e a questi fini il rappresentante dello Stato assolve altresi` alla personale funzione di tempestivo informatore dello Stato riguardo alla gestione amministrativo-contabile delle stesse UU.SS.LL.. Non e` poi fondato invocare l'art. 116 Cost. al fine di sottrarre la Regione Trentino all'applicabilita` del primo comma dell'art. 119 Cost., giacche` l'art. 116 prevede che anche a detta Regione siano attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il relativo statuto speciale, ma senza che peraltro, in materia di coordinamento finanziario, siano state emanate, nei confronti della Regione stessa, norme derogatorie del predetto art. 119 Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige e dell'art. 119 Cost. - il primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985, nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unita` sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige di un componente designato dal Ministro per il Tesoro. - cfr. S.nn. 150/1982, 340/1983, 177/1986, 243/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2 della delibera legislativa, riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 ottobre 1985 (Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali) nella parte in cui non prevede l'inclusione nel collegio dei revisori delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige d'un componente designato dal Ministro per il tesoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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