Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1987
Corte cost., ord. 31 marzo 1987, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1987
- Data di deposito
- 31 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 marzo 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 168, comma 3, regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939
- art. 48, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 737, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 4144
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di costituzionalita` se l'ordinanza di rimessione non proponga vere e proprie censure di legittimita` costituzionale, ma risulti chiaramente finalizzata a realizzare una riforma delle procedure di giurisdizione volontaria, attuabile solo dal legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 737, cod.proc.civ., 168, comma terzo, R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e 48 R.D.30 gennaio 1941, n. 12 denunziati - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, imponendo che anche cause di estrema semplicita` vengano decise da un collegio di tre magistrati, determinerebbero il distoglimento dei giudici da piu` necessarie attivita` e l'appesantimento inutile della procedura).
Massima n. 4145
L'art. 24 Cost. e` norma esclusivamente volta a tutelare i diritti e gli interessi legittimi, posizioni soggettive che in nessun caso possono essere considerate proprie del giudice nell'esercizio delle funzioni di sua spettanza. Va quindi respinta la richiesta del giudice rimettente volta a che la Corte sollevi ex ufficio questione di costituzionalita' delle norme che non prevedono che al giudice a quo sia dato avviso della fissazione dell'udienza di fronte ad essa, siccome manifestamente infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 737 del codice di procedura civile, 168, comma terzo, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e 48 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 97 Cost., sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) respinge la richiesta del giudice relatore del Tribunale di Firenze volta a che la Corte sollevi di fronte a sé questione di legittimità costituzionale della normativa che non prevede che al giudice a quo sia dato avviso della data di discussione delle questioni sollevate dallo stesso, siccome manifestamente infondata.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze