Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1987

Corte cost., ord. 31 marzo 1987, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/1987
Data di deposito
31 marzo 1987
Data di decisione
25 marzo 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:95

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4144

Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di costituzionalita` se l'ordinanza di rimessione non proponga vere e proprie censure di legittimita` costituzionale, ma risulti chiaramente finalizzata a realizzare una riforma delle procedure di giurisdizione volontaria, attuabile solo dal legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 737, cod.proc.civ., 168, comma terzo, R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e 48 R.D.30 gennaio 1941, n. 12 denunziati - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, imponendo che anche cause di estrema semplicita` vengano decise da un collegio di tre magistrati, determinerebbero il distoglimento dei giudici da piu` necessarie attivita` e l'appesantimento inutile della procedura).

Massima n. 4145

L'art. 24 Cost. e` norma esclusivamente volta a tutelare i diritti e gli interessi legittimi, posizioni soggettive che in nessun caso possono essere considerate proprie del giudice nell'esercizio delle funzioni di sua spettanza. Va quindi respinta la richiesta del giudice rimettente volta a che la Corte sollevi ex ufficio questione di costituzionalita' delle norme che non prevedono che al giudice a quo sia dato avviso della fissazione dell'udienza di fronte ad essa, siccome manifestamente infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 737 del codice di procedura civile, 168, comma terzo, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e 48 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 97 Cost., sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) respinge la richiesta del giudice relatore del Tribunale di Firenze volta a che la Corte sollevi di fronte a sé questione di legittimità costituzionale della normativa che non prevede che al giudice a quo sia dato avviso della data di discussione delle questioni sollevate dallo stesso, siccome manifestamente infondata.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze