Corte costituzionale

Ordinanza n. 590/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 590

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
590/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:590

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3955

In tema di recesso del locatore fondato sulla necessita` di mutare destinazione all'immobile, risulta giustificata l'omessa previsione del possesso di autorizzazioni amministrative: la titolarita` di esse, infatti, non incide direttamente sulla misura della serieta` dell'intento manifestato dal locatore, che e` soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronuncia sul recesso ne`, come sottolineato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, vi e` rilevanza di dati meramente amministrativi - ad esempio le autorizzazioni - i quali, oltreche` presupporre, nella generalita` dei casi, la raggiunta disponibilita` dei locali, non possono incidere nell'ambito della disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza alla normativa pubblicistica. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 59, comma primo, n. 1, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non viene previsto,a carico del locatore, il possesso di autorizzazione o concessione amministrativa, quale condizione per l'esercizio del recesso, fondato sulla necessita` di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani", sollevata dal Pretore di Andria e dal Giudice conciliatore di Vercelli con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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