Corte costituzionale

Ordinanza n. 588/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 588

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
588/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:588

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 482 del 2 aprile 1968
  • art.unico, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 3843

Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rende inammissibile la questione di legittimita` costituzionale in materia di controversie concernenti le assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private, (devolute al giudice ordinario), in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalita` non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost. - degli artt. 11 legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638 nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, gli invalidi gia` lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria). - cfr. S. n. 346/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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