Corte costituzionale
Ordinanza n. 557/1987
Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 557
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 557/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 27 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:557
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 34, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3910
L'indennita` di fine rapporto non e` assimilabile ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli completamente diversi e in relazione a fattispecie che presentano elementi di differenziazioni tali da renderle non comparabili ai fini del principio di eguaglianza. E' rimessa alla discrezionalita` del legislatore la previsione di forme di totale o parziale esenzione fiscale, per detti capitali, quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria secondo i propri indirizzi di politica legislativa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. - dell'art. 34, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 L. 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non ammette a tassazione i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una differenziazione di trattamento dei percettori di indennita` di buonuscita, soggetti, invece, al pagamento dell'IRPEF; questione decisa con S. n. 178/1986).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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