Corte costituzionale

Ordinanza n. 557/1987

Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 557

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
557/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
27 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:557

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 34, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3910

L'indennita` di fine rapporto non e` assimilabile ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli completamente diversi e in relazione a fattispecie che presentano elementi di differenziazioni tali da renderle non comparabili ai fini del principio di eguaglianza. E' rimessa alla discrezionalita` del legislatore la previsione di forme di totale o parziale esenzione fiscale, per detti capitali, quali mezzi di incentivazione della previdenza volontaria secondo i propri indirizzi di politica legislativa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. - dell'art. 34, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 L. 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui non ammette a tassazione i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, introducendo una differenziazione di trattamento dei percettori di indennita` di buonuscita, soggetti, invece, al pagamento dell'IRPEF; questione decisa con S. n. 178/1986).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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