Corte costituzionale

Ordinanza n. 531/1987

Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 531

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
531/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
27 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:531

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, codice penale militare di pace
  • art. 230, comma 3, codice penale militare di pace
  • art. 219, codice penale militare di pace
  • art. 58, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 3817

Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, co. terzo, 58, 219 e 29 C.P.M.P., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Bari con ordinanza 19 gennaio 1983 e dal Tribunale militare di Padova con ordinanze 8 febbraio, 21 marzo, 19 dicembre 1985 e 29 aprile 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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