Corte costituzionale
Ordinanza n. 531/1987
Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 531
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 531/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 27 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:531
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, codice penale militare di pace
- art. 230, comma 3, codice penale militare di pace
- art. 219, codice penale militare di pace
- art. 58, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 3817
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, co. terzo, 58, 219 e 29 C.P.M.P., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Bari con ordinanza 19 gennaio 1983 e dal Tribunale militare di Padova con ordinanze 8 febbraio, 21 marzo, 19 dicembre 1985 e 29 aprile 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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