Corte costituzionale

Ordinanza n. 501/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 501

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
501/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:501

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 963 del 14 luglio 1965
  • art. 15, lett.a, legge n. 963 del 14 luglio 1965
  • art. 26, legge n. 963 del 14 luglio 1965
  • art. 111, decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3890

Il divieto di esercitare la pesca con reti "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri non e` direttamente riferibile alla fattispecie normativa censurata di cui agli artt. 15, lett. a, 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n, 963 in quanto e` demandato all'autorita` amministrativa la concreta individuazione delle zone e dei tempi che dovranno essere interdetti al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca; la questione e`, peraltro, manifestamente inammissibile sotto l'altro profilo del difetto di rilevanza in quanto la questione prospetta, non gia` una illegittimita` costituzionale bensi` una controversia in ordine alla legittimita` di un atto amministrativo la cui definizione compete al giudice a quo ex art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.- dell'art. 15, lett.a, 24 e 26 legge 14 luglio 1965, n. 963 che vieta l'esercizio della pesca con reti da traino "ad agugliara" a meno di tre miglio dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri).

Massima n. 3891

Non puo` formare oggetto del giudizio di costituzionalita` un atto privo di forza di legge. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.3, 35 e 41 Cost. - dell'art. 111 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 che vieta l'esercizio della pesca con reti da traino "ad agugliara", a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri). -cfr. O.n. 17/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost., dal Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg. ord. n. 498 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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