Corte costituzionale
Ordinanza n. 485/1987
Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 485
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 485/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:485
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 3861
Nel caso in cui non risultino in alcun modo enunciati i profili sotto i quali la norma denunciata si porrebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato, la relativa questione di costituzionalita` va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 39, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).
Massima n. 3862
Nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami, offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni; ne` e` dato, percio`, individuare un principio generale, a fronte di altre normative che non prevedono l'invocata equiparazione della data della spedizione a mezzo posta a quella dell'arrivo o della presentazione diretta all'ufficio competente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 39, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nella parte in cui, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta a quella di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio). - cfr. S. n. 121/1985; O.n. 342/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n. 217 del 1987).
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena con ordinanza del 19 febbraio 1982 (r.o. n. 318 del 1983) e dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (r.o. n. 217 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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