Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 485

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
485/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:485

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3861

Nel caso in cui non risultino in alcun modo enunciati i profili sotto i quali la norma denunciata si porrebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato, la relativa questione di costituzionalita` va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 39, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

Massima n. 3862

Nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami, offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni; ne` e` dato, percio`, individuare un principio generale, a fronte di altre normative che non prevedono l'invocata equiparazione della data della spedizione a mezzo posta a quella dell'arrivo o della presentazione diretta all'ufficio competente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 39, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nella parte in cui, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta a quella di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio). - cfr. S. n. 121/1985; O.n. 342/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n. 217 del 1987).

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni'), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena con ordinanza del 19 febbraio 1982 (r.o. n. 318 del 1983) e dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (r.o. n. 217 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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