Corte costituzionale
Ordinanza n. 471/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 471
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 471/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:471
Norme oggetto del giudizio
- art. 96, lett.f, regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904
Parametri
Massime
Massima n. 3787
La discrezionalita` del legislatore, nella configurazione delle fattispecie criminose nonche` nello stabilire se una condotta deve essere sanzionata penalmente in relazione al pericolo che ne deriva, non e` sindacabile se non in ipotesi di scelte palesemente irrazionali. - v. S. nn. 126/1983, 143/1984, 26/1979.
Massima n. 3788
Non arbitrariamente, il legislatore, ritenendo pericolosa la condotta di chi, sulle acque pubbliche, i loro alvei e difese, pianti alberi e siepi alle distanze dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f del R.D. n. 523 del 1904, ha configurato un reato di pericolo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 96, lett. f del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta le piantagioni di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).
Massima n. 3789
Nei reati di pericolo presunto, in cui la fattispecie criminosa e` realizzata allorche` venga posta in essere la condotta vietata, e` inconferente il richiamo al diritto di difesa in quanto non assume alcun rilievo la dimostrazione che, in concreto, non sia stato leso il bene protetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 96, lett. f, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che, sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta la piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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