Corte costituzionale

Ordinanza n. 471/1987

Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 471

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
471/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:471

Norme oggetto del giudizio

  • art. 96, lett.f, regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904

Parametri

Massime

Massima n. 3787

La discrezionalita` del legislatore, nella configurazione delle fattispecie criminose nonche` nello stabilire se una condotta deve essere sanzionata penalmente in relazione al pericolo che ne deriva, non e` sindacabile se non in ipotesi di scelte palesemente irrazionali. - v. S. nn. 126/1983, 143/1984, 26/1979.

Massima n. 3788

Non arbitrariamente, il legislatore, ritenendo pericolosa la condotta di chi, sulle acque pubbliche, i loro alvei e difese, pianti alberi e siepi alle distanze dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f del R.D. n. 523 del 1904, ha configurato un reato di pericolo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 96, lett. f del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta le piantagioni di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).

Massima n. 3789

Nei reati di pericolo presunto, in cui la fattispecie criminosa e` realizzata allorche` venga posta in essere la condotta vietata, e` inconferente il richiamo al diritto di difesa in quanto non assume alcun rilievo la dimostrazione che, in concreto, non sia stato leso il bene protetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 96, lett. f, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che, sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta la piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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