Corte costituzionale
Ordinanza n. 437/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 437/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 10, comma 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 10, comma 4, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 2, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3749
La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come risultano modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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