Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1987

Corte cost., ord. 26 novembre 1987, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
426/1987
Data di deposito
26 novembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:426

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 4, tar.all.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 4, lett.E, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3734

Intervenuta una nuova disciplina, che modifichi le disposizioni anteriormente denunciate, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perche` riesamini la rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. e in relazione alla direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 e all'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 4, lett. e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'assoggettamento all'imposta di registro di prestiti contratti sotto forma di obbligazioni; nonche` - in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, in relazione alla omessa esenzione da imposta degli aumenti di capitale a ripianamento di perdite. Lo jus superveniens - d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - ha disposto, con efficacia retroattiva, la modifica delle sopradette disposizioni relativamente alle quali era stata sollevata questione di costituzionalita`).

Massima n. 3735

Le previste "limitazioni" (nella delega di cui alla Legge n. 825 del 1972) sono da riferire alle esenzioni ed agevolazioni consi- derate nel loro complesso; sicche` e` legittima la soppressione, da parte dell'organo delegato, dei benefici privi di valida giusti- ficazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 70, recte 76 Cost. e in relazione all'art. 9, n. 6, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, concernente la revoca della agevolazione della registrazione a tassa fissa per aumenti di capitale sociale; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 156/1987).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di 1° grado di Rovereto, Varese, Ancona, Brescia e Roma (r.o. 722, 819/86, 35, 66 e 80/87);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata, in riferimento all'art.10 (rectius: 76) Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 226/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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