Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/1987
Corte cost., ord. 26 novembre 1987, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/1987
- Data di deposito
- 26 novembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 4, tar.all.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 4, lett.E, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
Parametri
- art. 11, Costituzione
- direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969
- art. 7, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
- art. 9, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 3734
Intervenuta una nuova disciplina, che modifichi le disposizioni anteriormente denunciate, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo perche` riesamini la rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. e in relazione alla direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969 e all'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 4, lett. e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'assoggettamento all'imposta di registro di prestiti contratti sotto forma di obbligazioni; nonche` - in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, in relazione alla omessa esenzione da imposta degli aumenti di capitale a ripianamento di perdite. Lo jus superveniens - d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - ha disposto, con efficacia retroattiva, la modifica delle sopradette disposizioni relativamente alle quali era stata sollevata questione di costituzionalita`).
Massima n. 3735
Le previste "limitazioni" (nella delega di cui alla Legge n. 825 del 1972) sono da riferire alle esenzioni ed agevolazioni consi- derate nel loro complesso; sicche` e` legittima la soppressione, da parte dell'organo delegato, dei benefici privi di valida giusti- ficazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 70, recte 76 Cost. e in relazione all'art. 9, n. 6, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, concernente la revoca della agevolazione della registrazione a tassa fissa per aumenti di capitale sociale; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 156/1987).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di 1° grado di Rovereto, Varese, Ancona, Brescia e Roma (r.o. 722, 819/86, 35, 66 e 80/87);
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata, in riferimento all'art.10 (rectius: 76) Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 226/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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