Corte costituzionale
Ordinanza n. 421/1987
Corte cost., ord. 19 novembre 1987, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 421/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:421
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3728
La diversa disciplina, agli effetti della pena, del concorso dei reati, con applicazione o del criterio generale del cumulo mate- riale o di quello particolare del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni, operando ciascun istituto nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione prevista. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative per la sola ipotesi di concorso formale e non anche per quella della continuazione degli illeciti). - cfr. S.n. 217/1972.
Massima n. 3729
Le sostanziali diversita` tra illecito penale e illecito ammini- trativo, rilevanti anche sul piano costituzionale - per la esclusiva riferibilita` alla materia penale degli artt. 27 e 25, secondo comma, Cost. - e su quello della rispettiva disciplina ordinaria (facendosi, in quella amministrativa, ricorso anche a istituti di diritto civile), non giustificano la richiesta esten- sione, all'illecito amministrativo, del regime penalistico della continuazione dei reati, essendo d'altro canto, irrilevante, per tale illecito, l'indagine psicologica diretta all'accertamento di un medesimo disegno criminoso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non estende all'illecito amministrativo il regime previsto, dall'art. 81 cod.pen., per il reato continuato). - v. S.n. 68/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze