Corte costituzionale
Ordinanza n. 418/1987
Corte cost., ord. 19 novembre 1987, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 418/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:418
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 3669
L'equiparazione della omissione della dichiarazione, dovuta dal soggetto d'imposta, alla tardivita` della stessa, agli effetti della applicazione della (unica) sanzione prevista, trova razio- nale giustificazione nella finalita` di assicurare la piu` solerte riscossione dell'imposta, principale fonte di risorsa finanziaria dello Stato; ne` essa contrasta con la direttiva, rivolta al legislatore delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entita` oggettiva e soggettiva delle violazioni.(Manifesta infon- datezza della questione di legittimita` costituzionale - in rife- rimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, L. 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, in quanto prevede la sanzione della soprattassa, in misura pari all'ammontare dell'imposta INVIM, tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. e in relazione all'art. 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Belluno, Siena, Venezia, Verona, Roma, Napoli nonché da quella di secondo grado di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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