Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/1987
Corte cost., ord. 5 febbraio 1987, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/1987
- Data di deposito
- 5 febbraio 1987
- Data di decisione
- 29 gennaio 1987
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 243, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 4056
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale sollevate, perche` gli stessi giudici ne accertino la permanente rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 23, 29, 243, in relazione anche agli artt. 21 e 22, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciati - per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza, e nella parte in cui non limitano gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima. La sopravvenuta legge 22 dicembre 1980, n. 882 - testualmente riferita alle dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma eventualmente applicabile anche a quelle commesse nella vigenza del precedente T.U. n. 645 del 1958) - ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perche` pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980" (art. 3, comma primo, n. 2).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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