Corte costituzionale
Ordinanza n. 397/1987
Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 397/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:397
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 3633
La norma che esige la richiesta del comandante per la procedibilita`, in ordine ai reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, non vulnera il principio di eguaglianza, stante la evidente diversa situazione del militare rispetto a quella del civile (anche quando siano coinvolti diritti della persona) e la scarsa rilevanza delle ipotesi alle quali e` limitata la richiesta stessa; ne` questa, sostituendosi alla querela dell'offeso - in ipotesi di lesioni lievissime - compromette lo spirito democratico della Repubblica (artt. 2 e 52, comma terzo, Cost.), essendo finalizzata all'apprezzamento dell'interesse pubblico militare rispetto alla tenuita` dell'interesse della persona offesa, sempre tutelabile in sede civile. Trattandosi di una mera condizione di procedibilita`, e` conforme al principio (art. 28 Cost.) che demanda alla legge (penale) le condizioni per l'accertamento della responsabilita` penale del dipendente statale la non perseguibilita` per ragioni processuali dell'illecito penale che pur rimane tale sostanzialmente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma terzo, Cost. - dell'art. 260 cod.pen.mil.pace).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 30 aprile 1986, in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, terzo co. Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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