Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/1987

Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
397/1987
Data di deposito
12 novembre 1987
Data di decisione
29 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 3633

La norma che esige la richiesta del comandante per la procedibilita`, in ordine ai reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, non vulnera il principio di eguaglianza, stante la evidente diversa situazione del militare rispetto a quella del civile (anche quando siano coinvolti diritti della persona) e la scarsa rilevanza delle ipotesi alle quali e` limitata la richiesta stessa; ne` questa, sostituendosi alla querela dell'offeso - in ipotesi di lesioni lievissime - compromette lo spirito democratico della Repubblica (artt. 2 e 52, comma terzo, Cost.), essendo finalizzata all'apprezzamento dell'interesse pubblico militare rispetto alla tenuita` dell'interesse della persona offesa, sempre tutelabile in sede civile. Trattandosi di una mera condizione di procedibilita`, e` conforme al principio (art. 28 Cost.) che demanda alla legge (penale) le condizioni per l'accertamento della responsabilita` penale del dipendente statale la non perseguibilita` per ragioni processuali dell'illecito penale che pur rimane tale sostanzialmente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma terzo, Cost. - dell'art. 260 cod.pen.mil.pace).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 30 aprile 1986, in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, terzo co. Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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